20 Febbraio 2016

Le novità del quadro C del modello 730/2016

di Luca Mambrin
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Il quadro C del modello 730/2016 presenta alcune variazioni rispetto allo scorso anno a seguito delle modifiche normative che hanno inciso sulla struttura del quadro.

 

Bonus Irpef

Per l’anno 2015 il bonus Irpef, introdotto dal D.L. 66/2014, oltre ad essere stato reso strutturale dall’ art. 1 commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015 viene riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640 previsti per l’anno 2014 (per otto mensilità), ad euro 960. Il bonus spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati:

  • per un importo pari ad euro 960, se il reddito complessivo non è superiore ad euro 24.000;
  • per un importo che decresce da euro 960 fino ad azzerarsi se il reddito complessivo è superiore ad euro 24.000 ma non superiore ad euro 26.000.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre:

  • aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero e per i lavoratori rientrati dall’estero;
  • sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR), che a decorrere dall’anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

Pertanto il rigo C14 risulta modificato, con l’inserimento di nuovi campi (campo 3, campo 4 e campo5) per tener conto delle modifiche introdotte.

 C14

 

Redditi percepiti da soggetti residenti a Campione d’Italia

L’art. 188 bis del Tuir, introdotto dal D.L. n. 223/2006, contiene una disciplina specifica per la determinazione del reddito dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d’Italia.

In particolare al comma 1 si prevede che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno anteriore più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (art. 9, comma 2 del Tuir), ridotto forfetariamente del 30%.

Tale riduzione forfetaria deve essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfetaria non può, comunque, essere inferiore al 20%. Con il provvedimento prot. n. 2016/21924 del 9 febbraio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha determinato, per l’anno 2015, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d’Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, pari al 42,08%.

La Legge di Stabilità 2015, con il comma 691, modificando l’art. 188 bis del Tuir, ha introdotto il comma 3-bis che prevede un’agevolazione anche per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, i quali concorrono, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.

Nell’ambito dei righi da C1 a C3 della sezione I del quadro C deputati ad accogliere i redditi di lavoro dipendente ed assimilati alla colonna 1 sono stati previsti due nuovi codici:

  • il codice “5” che identifica i redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d’Italia;
  • il codice “6” che identifica i redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d’Italia.

C14A 

Redditi di lavoro dipendente dei transfrontalieri

Il comma 690 della legge di Stabilità 2015 ha incrementato da euro 6.700 ad euro 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario che si tratti di redditi derivanti da attività lavorative prestate in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti nel territorio dello Stato nelle zone di frontiera e nei paesi limitrofi.

 

Somme per incremento della produttività

Rispetto al quadro C del modello 730/2015 è stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività, poiché nell’anno d’imposta 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata di tali somme, le quali quindi concorreranno alla formazione del reddito complessivo con tassazione ordinaria.