26 Febbraio 2015

Le novità del quadro RW 2015

di Ennio VialVita Pozzi
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La lettura delle istruzioni al quadro RW contenute nel fascicolo 2 del Modello Unico persone fisiche 2015 offre lo spunto per qualche segnalazione in merito alle novità.

Innanzitutto, si rileva una nuova indicazione contenuta nelle istruzioni. È chiarito che in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.

In tal caso, il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività.

La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere su richiesta all’Amministrazione finanziaria, in cui siano specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella Circolare n. 38/E/2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell’IVAFE.

Si tratta di una indicazione interessante in quanto semplifica l’attività del contribuente che potrà predisporre le elaborazioni attraverso fogli elettronici, per poi considerare il quadro RW come una indicazione di sintesi. Del resto, ciò che conta è segnalare la presenza dell’investimento e conteggiare l’IVAFE in modo adeguato.

E’ inutile mortificarsi compilando una miriade di righi che, peraltro, risulterebbero in ogni caso poco intellegibili all’Amministrazione in mancanza di una relazione illustrativa.

Fanno inoltre capolino nel modello due nuove caselle: la 20 e la 24.

Nella colonna 24 si deve barrare la relativa casella se i cointestatari sono più di due. In sostanza, come per l’anno precedente, vi sono due caselle destinate alla “delazione” dove si devono indicare i codici fiscali di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW in relazione agli investimenti dichiarati. In passato ci chiedevamo come comportarci in caso di più di due titolari. Il dubbio rimane ancora (soprattutto su quali codici fiscali indicare in presenza di 4 o più titolari) ma, probabilmente, la casella 24, una volta barrata, consentirà di escludere l’indicazione di ulteriori codici fiscali: l’Amministrazione verrà, in questa maniera, informata e potrà richiedere tutte le informazioni che ritiene di voler acquisire.

Nella nuova colonna 20 bisogna barrare la relativa casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma, per qualsiasi ragione, non sia tenuto alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE.

Quali possono essere queste ragioni?

Ad esempio, l’abolizione dell’IVAFE sulle partecipazioni estere ad opera della Legge Europea 2013 bis (L. n.161/2014, pubblicata in G.U. del 10.11.2014).

L’art. 9, in particolare, ha introdotto importanti modifiche al regime dell’IVAFE escludendo dall’ambito applicativo le partecipazioni estere e l’oro.

La norma è intervenuta modificando i commi 18, 20 e 21 dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011, al fine di uniformare l’ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all’IVAFE e all’imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai “prodotti finanziari”.

In particolare, la lettera a) dell’art. 9 comma 1 modifica il comma 18 prevedendo che l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più sul valore delle attività finanziarie in genere.

Dalla definizione di prodotti finanziari fuoriescono le partecipazioni e l’oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività finanziarie. Si veda peraltro in questo senso anche la Circolare 28/E/2012.

Il successivo comma 2 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014, ossia a partire da Unico 2015.

Non pare tuttavia di riscontrare alcun riferimento nel Modello Unico.

La Legge comunitaria bis è invece ricordata in relazione al suo art. 7 che, in aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, stabilisce che dal 2014 l’imposta, dovuta dai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea (Ue) o dello Spazio economico europeo (See), producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti non residenti “Schumacker”), è determinata applicando le medesime regole previste per i residenti.

In particolare, qualora il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto e il contribuente non abbia goduto di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, l’imposta dovuta sarà determinata sulla base delle disposizioni generali applicabili ai contribuenti residenti in Italia.

Ovviamente, tali soggetti, non essendo fiscalmente residenti in Italia, non devono compilare il Modulo RW.

Si segnala, infine, un refuso nelle istruzioni che potrebbe generare qualche dubbio.

Si afferma infatti che, considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio, il caso di un conto corrente all’estero “chiuso nel corso del 2013”).

Ovviamente il riferimento va fatto al 2014 e non al 2013.