Le novità del quadro RW 2017
di Nicola FasanoCon l’approssimarsi della stagione dichiarativa torna in auge il tema del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW del modello Redditi 2017.
La novità di maggior rilievo riguarda il possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016 che ha integrato l’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevedendo testualmente che “gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”.
Nonostante l’infelice formulazione normativa (richiamata anche nelle istruzioni al modulo RW di quest’anno), tuttavia, non si può dire che, pur in presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, vi sia un esonero dalla compilazione del quadro RW, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri. In atre parole, è necessaria comunque la compilazione dell’RW per provvedere ai versamenti dell’Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale.
Dal punto di vista prettamente compilativo, inoltre, è stata aggiornata la compilazione della colonna 18, fino allo scorso anno deputata ad essere “flaggata” solo per segnalare l’infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati.
Nell’RW 2017, invece, la casella va compilata con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.
In particolare, nella predetta colonna 18, deve essere indicato il codice:
“1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile);
“2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate);
“3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni);
“4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli);
“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.
È stato inoltre istituito il codice 20 per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare AdE 12/E/2016.
Altro aspetto di interesse, inoltre, è quello legato all’elenco dei paesi collaborativi che, in quanto tali, evitano di applicare l’approccio “look through” (per effetto del quale si deve riportare in RW non il valore nominale della partecipazione ma quello dei beni sottostanti) da parte dei titolari effettivi di società ubicate in tali paesi.
Nella compilazione dell’RW 2017, al fine di individuare i paesi collaborativi dovrebbe essere possibile fare riferimento alla white list “allargata” dal D.M. 23 marzo 2017 il quale ha nuovamente ritoccato il D.M. 4 settembre 1996 (già modificato in precedenza dal D.M. 9 agosto 2016) includendo nella lista dei Paesi collaborativi stati come il Principato di Monaco o il Vaticano che hanno recentemente stipulato con l’Italia o con l’Unione europea accordi per lo scambio di informazioni.
Ciò sulla base del fatto che le modifiche sono entrate in vigore prima del 30 settembre 2017, termine di invio della dichiarazione e dunque dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio.
Da ultimo, va segnalato che coloro i quali abbiano attivato la procedura di voluntary bis, o si accingono a farlo, potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 del D.L. 193/2016 secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli asset oggetto di VD, gli importi dovuti per l’anno 2016 (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi dati nella relazione di accompagnamento all’istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW.