6 Dicembre 2023

Le novità della c.d. “Delega fiscale” in materia di operazioni straordinarie

di Domenico SantoroGianluca Cristofori
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Il 14 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 111/2023 (c.d. “Delega fiscale”), con la quale sono state definite le aree di intervento e i principi direttivi cui dovrà attenersi il Governo nel riformare l’ordinamento tributario italiano. In attesa dell’approvazione dei Decreti di attuazione della predetta riforma, con il presente contributo è stata focalizzata l’attenzione su talune delle tematiche di maggior interesse in materia di operazioni straordinarie. Il riferimento, in particolare, è alla razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, all’introduzione di una disciplina fiscale specifica per l’operazione di scissione mediante scorporo, alla semplificazione e razionalizzazione della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al riordino del regime di compensazione e di circolazione delle perdite fiscali, alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

 

Premessa

Decorso il termine per la vacatio legis, il 29 agosto 2023 è entrata in vigore la c.d. “Delega fiscale”, ovverosia la L. 111/2023, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, uno o più Decreti Legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Con il presente contributo si propone un primo sintetico riepilogo delle principali novità in materia di operazioni straordinarie, con particolare riguardo ai seguenti criteri direttivi di intervento:

  • razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento;
  • introduzione di una disciplina fiscale specifica per l’operazione di scissione mediante scorporo;
  • riordino del regime di compensazione e di circolazione delle perdite fiscali;
  • semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali;
  • razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili;
  • neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

 

Razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, il Governo è chiamato a valutare la possibile introduzione di disposizioni volte alla “…sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento[1].

Nella Relazione illustrativa viene precisato che “…il legislatore delegato dovrà eliminare gli effetti di irrazionalità e distorsione attualmente derivanti dalle norme che regolano la disciplina dei conferimenti di azienda di cui all’articolo 176 del Tuir e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177 del medesimo testo unico. In particolare, in relazione a questa seconda fattispecie, il criterio direttivo si riferisce espressamente al caso in cui oggetto del conferimento è la partecipazione in una società holding per il quale il comma 2-bis del citato articolo 177 detta condizioni particolari di applicazione della normativa. In via generale, si applica il c.d. regime di realizzo controllato laddove la partecipazione detenuta superi le soglie fissate dalla norma. Laddove, invece, il conferimento riguardi partecipazioni detenute in società holding è richiesto che le percentuali minime si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinino, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. In base alla consolidata interpretazione della norma in esame, la demoltiplicazione si applica anche alle società operative di secondo livello; in sostanza, l’approccio “look-through” va applicato sino ai livelli inferiori della catena e la presenza di una sola partecipazione in una società operativa “sotto soglia” preclude la fruizione del regime di realizzo controllato. Il criterio direttivo prevede che la sistematizzazione e la razionalizzazione della materia debba comunque far salvo il principio di neutralità fiscale sotteso ai conferimenti di azienda e il principio del c.d. realizzo controllato tipico degli scambi di partecipazione mediante conferimento”.

L’attuazione della “Delega fiscale” rappresenterebbe, quindi, un’occasione propizia per:

  • precisare, con norma di interpretazione autentica[2] e a beneficio di entrambe le discipline previste dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, che, in presenza di conferimenti “minusvalenti” – ovverosia nel caso in cui il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute dalla società conferitaria (e quindi l’incremento di patrimonio netto che vi corrisponde) risultasse inferiore rispetto all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto, in capo al socio conferente, delle partecipazioni conferite – l’effetto che ne consegue è, al più, rappresentato dall’impossibilità di dedurre la minusvalenza convenzionale così emersa, continuando ad applicarsi, comunque, il regime di realizzo controllato previsto dalla norma, non dovendosi fare riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 9, Tuir (realizzo a valore normale)[3], se non per invocare, se del caso, la deducibilità della minusvalenza così realizzata;
  • ampliare, in termini generali e a beneficio di entrambe le discipline previste dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir, l’ambito di applicazione del regime di realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni in cui le società scambiate o conferitarie risultassero fiscalmente non residenti in Italia, oppure società di persone[4];
  • in modo particolare, per la disciplina prevista dall’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, ampliarne l’ambito di applicazione al fine di includere anche i conferimenti a beneficio di società che non siano “… interamente partecipate dal conferente”, quantomeno per includere tra i possibili partecipanti – ad esempio – anche i propri familiari nell’accezione di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir;
  • in modo particolare, per la disciplina prevista dall’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, per il conferimento di partecipazioni detenute in società holding, puntualizzare che la relativa qualificazione dev’essere individuata in base ai criteri previsti dall’articolo 162-bis, Tuir[5];
  • in modo particolare, per la disciplina prevista dall’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, per il conferimento di partecipazioni detenute in società holding, ai fini della verifica della soglia di “qualificazione” della partecipazione, chiarire che la demoltiplicazione non si applica alle società operative “di livello successivo”, ove detenute da società a loro volta esercenti un’attività d’impresa commerciale, oppure introdurre un criterio di prevalenza, ossia che l’obbligo di soddisfare comunque una soglia di qualificazione – tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena partecipativa – non valga per tutte le partecipazioni possedute, bensì solo per la maggior parte di esse, individuando quelle “rilevanti” con un criterio oggettivo di prevalenza quantitativa[6].

 

Introduzione di una specifica disciplina fiscale per la scissione mediante scorporo

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi specifici, il Governo è chiamato a introdurre un’apposita “… disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall’articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[7].

Si ricorda che tale tipologia di scissione societaria è stata solo recentemente introdotta nel codice civile a opera dell’articolo 51, comma 3, lettera a), D.Lgs. 19/2023, di attuazione della Direttiva 2019/2121/UE, afferente le operazioni straordinarie transfrontaliere.

Allo stato attuale, in assenza di una specifica disciplina volta a regolarne gli effetti ai fini fiscali, i commentatori sembrano concordi nel ritenere che alla scissione mediante scorporo sarebbe applicabile il regime di neutralità fiscale previsto, in via generale, per le operazioni di scissione societaria[8], sia pur con una serie di questioni tecniche da risolvere in ragione delle peculiarità dell’operazione[9].

Con la c.d. “Delega fiscale” è stato, quindi, conferito al Governo il compito di introdurre una specifica disciplina fiscale, così da eliminare potenziali dubbi interpretativi. Sul punto sia consentito un rinvio a quanto già anticipato in un precedente contributo pubblicato su questa rivista[10].

 

Riordino del regime di compensazione e circolazione delle perdite fiscali

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, il Governo è altresì tenuto a valutare di introdurre disposizioni rivolte al “… riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

  1. revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall’attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all’atto dell’interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
  2. tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
  3. modifica della disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell’attività principale esercitata;
  4. definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione Europea”[11].

Per quanto concerne la revisione del regime delle perdite fiscali nell’ambito del consolidato fiscale, si ricorda che, a fronte dell’esercizio dell’opzione, il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcolare il reddito complessivo globale, che è rappresentato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto consolidante. L’articolo 118, comma 1, Tuir specifica, inoltre, che compete al soggetto controllante il riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

Nell’attuale assetto normativo, quindi, le società partecipanti al regime del consolidato fiscale trasferiscono alla fiscal unit le eventuali perdite fiscali dalle medesime realizzate, consentendo in questo modo alla consolidante di determinare un reddito complessivo globale, con la precisazione che, se tale reddito risultasse negativo, emergendo quindi una perdita fiscale, questa sarebbe oggetto di riporto ai successivi periodi d’imposta e di futuro utilizzo da parte della medesima fiscal unit.

Nell’attuale assetto normativo, inoltre, in caso di interruzione del regime di tassazione consolidata, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. In alternativa, secondo quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, Tuir, le società aderenti al regime di tassazione di gruppo possono optare per l’attribuzione di tali perdite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

Le medesime disposizioni si applicano anche in ipotesi di revoca del regime del consolidato fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 125, Tuir, che espressamente richiama l’articolo 124, comma 4, Tuir.

Al fine di evitare il problema derivante dall’attribuzione delle perdite fiscali eventualmente rimaste inutilizzate all’atto dell’interruzione o revoca del regime, l’attuazione della c.d. “Delega fiscale” “… comporterà, per la determinazione del reddito consolidato, un regime di trasferimento globale delle perdite di un esercizio conseguite dalle singole società aderenti al consolidato in misura non eccedente la somma dei redditi dello stesso esercizio complessivamente realizzati dalle altre società aderenti allo stesso consolidato fiscale in modo da evitare la gestione delle eccedenze di perdite in capo al soggetto consolidante[12].

Nella Relazione illustrativa è precisato ulteriormente che “… La scelta dei criteri attraverso i quali trasferire le perdite al consolidato (e.g. pro quota o su base individuale) può essere decisa nell’ambito dell’accordo di consolidamento. In tal modo, infatti, il reddito complessivo globale, determinato in ciascun periodo d’imposta come differenza tra la somma di tutti i redditi e la somma di tutte le perdite di periodo delle società partecipanti al consolidato, non può assumere valori negativi, per cui le eventuali eccedenze di perdite di periodo rispetto ai redditi restano in capo alle società che le hanno prodotte”.

Per quanto concerne la revisione del regime delle perdite fiscali, al fine di realizzare una tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle stesse, modificando inoltre la disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, con la “Delega fiscale” si è inteso “… apportare alcune modifiche alle regole che limitano le compensazioni intersoggettive tra utili e perdite realizzate nell’ambito di operazioni quali fusioni, scissioni, del trasferimento del controllo della società dotata di perdite fiscali o a seguito dell’opzione per la tassazione consolidata[13].

In merito, occorre ricordare che diverse disposizioni del Tuir limitano la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali realizzate da una società con i redditi imponibili realizzati da un’altra. Al fine di contrastare, in particolare, il c.d. “commercio delle bare fiscali”, ovverosia la realizzazione di operazioni straordinarie aventi per oggetto società prive di capacità produttiva, poste in essere al solo fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con i redditi imponibili dell’altra, sono quindi previsti taluni presidi:

  • negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, Tuir, che limitano il riporto delle perdite fiscali a seguito del perfezionamento di operazioni di fusione o scissione;
  • nell’articolo 84, comma 3, Tuir, che limita il riporto delle perdite fiscali a seguito del perfezionamento di operazioni a fronte delle quali sia trasferito il controllo della società che riporta le perdite e ne sia modificata (anche solo in termini “dimensionali”) l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate, assumendo rilevanza – tale cambio di attività – ove intervenuto nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento, nei 2 precedenti o nei 2 successivi).

Nella Relazione illustrativa è precisato che “La preclusione di tale effetto è tuttavia ottenuta con disposizioni di contenuto non omogeneo e le disposizioni contenute nei citati numeri 2) e 3) delegano, quindi, il Governo a rimuovere tale disomogeneità. …È stata, infine, prevista la revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto, oramai anacronistico e non più idoneo a garantire il raggiungimento della finalità che la norma si propone, e della nozione di modifica dell’attività principale esercitata, in merito alla quale dovranno essere chiarite le condizioni in presenza delle quali si ritiene che due società svolgano la medesima attività (qualora, ad esempio, operino nello stesso settore e comparto merceologico)”.

Per quanto concerne l’obiettivo di evitare di penalizzare le perdite fiscali “… conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario”, nella Relazione illustrativa è precisato che “Deve essere, altresì, evitata la penalizzazione delle perdite conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, perché in tal caso non si verifica il fenomeno del c.d. “commercio di bare fiscali” che si intende giustamente contrastare”. A dire il vero, con tale presa di posizione, appare evidente l’intento del Legislatore di introdurre per legge un meccanismo applicativo già parzialmente “sdoganato” dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria: tanto per fare un esempio, con la circolare n. 9/E/2010 era già stato precisato, in sintesi, che, “… in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” al consolidato, rimanendo escluse le perdite maturate dalla società partecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell’opzione, in quanto nessun effetto elusivo è ravvisabile – almeno da un punto di vista teorico – con riferimento al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo”.

Da ultimo, per quanto concerne la revisione del regime delle perdite fiscali “… ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione Europea”, nella Relazione illustrativa è specificato che dovrà “… essere chiarita la definizione delle perdite “finali” ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria. Si tratta di un principio direttivo che intende armonizzare la normativa interna con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia che, più volte chiamata a pronunciarsi sul tema sin dalla sentenza Marks & Spencer (sentenza del 13 dicembre 2005, resa nella causa C-446/03) e fino alla recente sentenza W. AG (sentenza del 22 settembre 2022, resa nella causa C-583/20), ha individuato le condizioni da soddisfare in base alle quali le Autorità fiscali sono tenute a ritenere che le perdite di una società controllata non residente siano definitive e, quindi, deducibili dal reddito della società controllante residente. Secondo la Corte di Giustizia, al fine di qualificare una perdita come “definitiva” non è sufficiente che la società controllata venga posta in liquidazione o che la disciplina locale non consenta alcun riporto delle perdite, ma è necessario che l’impresa stabilita nell’altro Stato membro abbia terminato le proprie attività commerciali attraverso la cessione o la eliminazione di tutti i propri asset potenzialmente produttivi di ricavi e che la medesima società non possa essere ceduta a terzi, nell’ambito di una compravendita il cui prezzo tenga conto del valore fiscale delle perdite”.

 

Semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi specifici, il Governo è tenuto anche a valutare di introdurre disposizioni rivolte a “… semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta[14].

La disciplina attualmente vigente (articolo 182, Tuir) prevede, invece, che:

  • per le imprese individuali e le società di persone, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di 3 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati, si considerano definitivi e, ai fini dell’Irpef, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci per i periodi d’imposta di competenza;
  • per le società di capitali, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di 5 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e, ai fini dell’Irpef, i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi d’imposta di competenza.

 

Razionalizzazione e semplificazione dei regimi di c.d. “riallineamento

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, il Governo è inoltre tenuto a valutare di introdurre disposizioni rivolte alla “… razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti[15].

Nella Relazione illustrativa viene ricordato che “…il sistema vigente consente, in sede di emersione dei disallineamenti dei valori fiscali rispetto ai valori contabili derivanti da operazioni straordinarie ovvero dalla variazione dell’assetto contabile (passaggio dai principi contabili Ias ai principi contabili Oic e viceversa), di applicare diversi regimi di riallineamento con effetti differenti. Basti pensare al regime di riallineamento disposto dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (testo unico delle imposte sui redditi) e dall’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che operano in modo da riconoscere ai fini fiscali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (con aliquote differenti) delle imposte sui redditi e dell’Irap, i nuovi e maggiori valori contabili. Si tratta di regimi che hanno l’obiettivo di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico e fiscale. In particolare, il citato articolo 176, comma 2-ter del Tuir ha previsto la possibilità, per il soggetto conferitario (e, più in generale, per l’avente causa in operazioni di fusione o di scissione), di riallineare, in tutto o in parte, il valore fiscale di alcuni beni (immobilizzazioni materiali e immateriali) ai valori degli stessi iscritti in bilancio, previa opzione per l’imposta sostitutiva sull’importo che intende affrancare da applicare con tre diverse aliquote in base all’ammontare affrancato: da 0 a 5 milioni di euro, il 12%; da più di 5 a 10 milioni di euro, il 14%; oltre i 10 milioni di euro il 16%. L’applicazione dell’imposta sostitutiva è effettuata, in ogni caso, per categorie omogenee di immobilizzazioni. I plusvalori, oggetto di affrancamento, si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento, ma soggiacciono al c.d. periodo di sorveglianza nel senso che gli effetti del riallineamento vengono meno in caso di realizzo dei beni materiali e immateriali oggetto dell’opzione prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione. Viceversa, l’articolo 15, commi da 10 a 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ha introdotto un ulteriore regime di riallineamento (c.d. regime speciale) che si affianca, in via alternativa, a quello dell’articolo 176 del Tuir e, in parte, si sovrappone. Infatti, mentre non si rende applicabile alle immobilizzazioni materiali, consente il riconoscimento, in tutto o in parte, dei maggiori valori fiscali, dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, inclusi gli oneri pluriennali fiscalmente ammortizzabili ai sensi dell’articolo 108 del Tuir (spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e di ampliamento), nonché delle attività diverse da quelle indicate nel comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir (rimanenze di magazzino, titoli immobilizzati e non, crediti). L’imposta sostitutiva è pari al 16% dell’ammontare che si intende affrancare (20% nel caso di affrancamento del valore dei crediti) e consente l’ammortamento dei plusvalori affrancati a titolo di avviamento e marchi in misura non superiore a un quinto in luogo di un diciottesimo (misura ordinariamente disposta dall’articolo 103 del Tuir)”.

Con la c.d. “Delega fiscale” è quindi conferito al Governo il compito di uniformare i trattamenti fiscali di tali regimi di riallineamento, “… rinviando ai decreti legislativi delegati l’individuazione del nuovo regime che dovrà operare “a fattor comune”. … Un’ulteriore ipotesi di riallineamento è disciplinata, poi, dallo stesso articolo 15 del citato decreto legge n. 185 del 2008, ai commi da 1 a 9, e concerne la disciplina di riallineamento volontario delle divergenze emergenti nell’ipotesi di passaggio dai principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali o di variazioni di princìpi contabili Ias/Ifrs. In tal caso, il riallineamento è consentito relativamente alla totalità delle divergenze positive o negative emergenti in sede di first time adoption (FTA) – c.d. riallineamento “a saldo globale” – ovvero limitatamente a divergenze relative a singole fattispecie – c.d. riallineamento “per singole fattispecie”. Nel caso di riallineamento “a saldo globale” qualora la somma algebrica delle divergenze sia: (i) positiva, la stessa va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria separatamente dall’imponibile complessivo; (ii) negativa, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione del reddito per 5 periodi d’imposta. Nel caso di riallineamento “per singole fattispecie” si applica un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% sul saldo positivo. Il saldo negativo, viceversa, non è deducibile. Per effetto dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (introdotto dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 22 del 2019), è stato disciplinato il passaggio inverso dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali senza, però, prevedere un analogo regime di riallineamento. Il sistema vigente consente l’opzione per il riallineamento a saldo globale in occasione delle variazioni di principi contabili solo a quei soggetti che in sede di FTA hanno già eliminato la totalità delle differenze positive e negative esercitando la medesima opzione nel passaggio agli Ias e viceversa. Tale previsione appare penalizzante per le imprese che, nel passaggio ai nuovi princìpi, presentano un saldo negativo e, non avendo fruito in passato della possibilità di riallineare “a saldi globali”, non potrebbero ora fruire di tale tipologia di riallineamento, e cioè del metodo di riallineamento “globale”, che, diversamente dal riallineamento per singole fattispecie (sempre ammesso), consentirebbe di dare rilevanza fiscale a tale saldo negativo pro rata temporis evitando, così, di dover gestire un oneroso doppio binario civilistico-fiscale. Non risulta, inoltre, regolato il passaggio delle microimprese dal regime di derivazione giuridica a quello di derivazione rafforzata, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 83 del Tuir dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, che ha escluso da quest’ultimo regime soltanto le dette imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Parimenti, non risultano regolate le fattispecie in cui il cambiamento dell’assetto contabile (passaggio agli Ias, ritorno agli Oic, modifica dimensionale delle microimprese) avviene per effetto di un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale”.

Anche per questi casi, con la c.d. “Delega fiscale”, è quindi conferito al Governo il compito di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina.

Nella Relazione illustrativa è da ultimo specificato che, “In merito alla possibilità di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti potranno essere esclusi o limitati i casi nei quali alle imprese è consentita la scelta dei beni per i quali effettuare l’affrancamento”.

 

Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali

Nell’esercizio della c.d. “Delega fiscale”, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche e, in particolare, al fine di semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, il Governo è infine tenuto a valutare di introdurre disposizioni rivolte a garantire “… la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti[16].

Nella Relazione illustrativa viene precisato che “… il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), attualmente caratterizzate dal principio di realizzo. La neutralità dell’operazione straordinaria comporta che i valori facenti parte del patrimonio del dante causa sono acquisiti dall’avente causa al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori”.

L’attuazione della “Delega fiscale” rappresenterebbe, quindi, un’occasione propizia per introdurre, finalmente, un regime di piena neutralità fiscale fruibile anche per le riorganizzazioni che hanno per oggetto le strutture professionali, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • la “concentrazione” di più studi professionali precedentemente organizzati in forma “individuale”, dando vita a un’organizzazione professionale “collettiva” di tipo associativo (associazione tra professionisti), potendo regolare espressamente e senza condizionamenti di ordine fiscale, in modo preciso e tutelante, gli effetti e i diritti spettanti a ciascuno dei professionisti conferenti[17];
  • il conferimento di uno o più studi professionali, prima organizzati in forma individuale, in società tra professionisti (semplice o anche “commerciale”)[18], senza che la variabile fiscale finisca per diventare, come accade oggi in molti casi, di fatto ostativa rispetto a processi aggregativi invece certamente meritevoli di tutela;
  • la trasformazione eterogenea atipica dell’associazione professionale in società tra professionisti (semplice o “commerciale”)[19];
  • la fusione atipica tra associazioni professionali, con risultante un’altra associazione professionale[20];
  • la fusione atipica tra associazioni professionali, con risultante una società tra professionisti (semplice o “commerciale”).

[1] Cfr. articolo 6, comma 1, lettera f), L. 111/2023.

[2] Sancendo, in tal modo, anche normativamente, il revirement interpretativo dell’Agenzia delle entrate sul tema, intervenuto con la recente risoluzione n. 56/E/2023.

[3] Come di recente precisato, per via di prassi amministrativa, dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56/E/2023.

[4] In senso contrario, si è finora sempre espressa l’Agenzia delle entrate: tra le altre, si rinvia alla risoluzione n. 43/E/2017.

[5] In senso contrario, si è finora espressa l’Agenzia delle entrate: tra le altre, si rinvia alle risposte a interpello n. 869/E/2021 e n. 5/E/2023.

[6] Cfr.Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma”, documento di ricerca del Cndcec del 18 ottobre 2023.

[7] Cfr. articolo 9, comma 1, lettera e), L. 111/2023.

[8] Ex multis, circolare Assonime n. 14/2023, R. Michelutti, E. Iascone, “Scissione mediante scorporo alla prova dei benefici fiscali”, in Eutekne.info del 29 marzo 2023; E. Zanetti, “Legittima la scissione mediante scorporo per beni non costituenti aziende”, in Eutekne.info del 23 maggio 2023.

[9] Si veda, sul punto, anche la circolare Assonime n. 14/2023.

[10] Cfr. F. Ricci, G. Cristofori, “La scissione mediante scorporo”, in Rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2023.

[11] Cfr. articolo 6, comma 1, lettera e), L. 111/2023.

[12] Cfr. Relazione illustrativa.

[13] Cfr. Relazione illustrativa.

[14] Cfr. articolo 9, comma 1, lettera f), L.111/2023.

[15] Cfr. articolo 6, comma 1, lettera c), L. 111/2023.

[16] Cfr. articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4), L. 111/2023.

[17] In vigenza dell’attuale contesto normativo, l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato come “… non sussista materia imponibile da assoggettare a tassazione ai sensi del citato articolo 54, comma 1-quater, del TUIR”, sul presupposto però che “non è prevista alcuna remunerazione per l’apporto della clientela, né al momento dell’adesione all’associazione, né al momento dell’eventuale recesso” (cfr. circolare n. 8/E/2009, § 1.3). Con la successiva risoluzione n. 177/E/2009, l’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che “La costituzione dell’associazione professionale non comporta cambiamenti nella natura del contratto d’opera intellettuale che conserva carattere personale e vincola il professionista rispetto al suo cliente. Il singolo professionista, in seguito all’adesione all’associazione, in sostanza, prosegue l’attività professionale in corso con i propri clienti, seppur con modalità organizzative diverse (ovvero in forma associata). Per quanto concerne la possibilità di considerare come corrispettivo dell’apporto della clientela la maggiore partecipazione alle quote di utili derivanti dalla partecipazione all’associazione si rileva che detta ripartizione assume come parametri diversi elementi quali l’esperienza e l’attività professionale, il bagaglio di conoscenze ed esperienze del singolo professionista oltre la clientela. La ripartizione degli utili è determinata, in sostanza, dal diverso peso professionale rivestito da ogni associato nel nuovo organismo associativo, il che impedisce di intravedere un rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l’apporto della clientela e la quota di utile attribuito. Alla luce di tali considerazioni, la scrivente ritiene, conformemente al parere espresso dalla Direzione regionale, che l’apporto della clientela in occasione dell’ingresso in uno studio associato, senza corresponsione di compenso, configura un’operazione fiscalmente irrilevante in capo ai singoli associati, indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili. Naturalmente la mancata valorizzazione di tale componente al momento dell’ingresso nell’associazione comporta come logica conseguenza che nessuna rilevanza può essere attribuita all’apporto in sede di recesso dell’associato”.

[18] Operazione per la quale, nell’attuale contesto normativo troverebbero applicazione gli articoli 9, commi 2 e 5, e 54, commi 1-bis, 1-bis.1, 1-ter e 1-quater, Tuir. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha avuto modo di precisare che “… si ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente in ordine alla possibilità di applicare a tale operazione il regime fiscale di cui all’art. 176 del TuirIn effetti, nel caso di specie non è soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla citata disposizione in quanto il soggetto conferente non esercita (prima dell’operazione di conferimento) alcuna impresa commerciale ed inoltre il medesimo soggetto determina il proprio reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali.Di conseguenza, poiché il soggetto conferente è un lavoratore autonomo, l’operazione di conferimento de qua sarà disciplinata dal combinato disposto degli artt. 9 e 54 del Tuir. Più in particolare, per i soggetti che esercitano arti e professioni la rilevanza reddituale del conferimento degli elementi materiali ed immateriali va esaminata in base alle disposizioni di cui all’art. 54 del Tuir, riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo” (cfr. risposta a interpello n. 125/E/2018). Con tale documento di prassi, ai fini delle imposte indirette, è stato anche precisato che “… la circostanza che lo studio professionale oggetto di conferimento non possa qualificarsi alla stregua di azienda, ai sensi dell’art. 2555 del c.c., impedisce altresì di poter applicare alla fattispecie in esame l’art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, occorrerà far riferimento, all’art. 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che, in linea generale, include anche i conferimenti nella generica categoria degli “atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere” (Cfr. Circ. 24 dicembre 1997 n. 328)”.

[19] In vigenza dell’attuale contesto normativo, l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato che “… il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s. si rinviene nei principi dettati dall’articolo 171, comma 2, del Tuir [trasformazione eterogenea, ndA], per le operazioni di trasformazione che comportano l’ingresso, o la fuoriuscita, dei beni dal regime di impresa, determinando l’applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir. L’elemento centrale che contraddistingue le trasformazioni soggette al richiamato articolo 171 da quelle rientranti nell’articolo 170 del Tuir si rinviene, pertanto, nell’appartenenza o meno dei beni al regime del reddito d’impresa. Nel caso di specie, l’istante non svolge attività commerciale. Ne consegue che la trasformazione prospettata, sul piano fiscale, è assimilata ad un conferimento di beni di cui all’articolo 171, comma 2, del citato Tuir. Di conseguenza, poiché il soggetto conferente produce prevalentemente reddito di lavoratore autonomo, l’operazione appena descritta sarà disciplinata dal combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir” (cfr. risposta a interpello n. 107/E/2018).

[20] Con riferimento a un’operazione invero solo parzialmente “contigua”, ovvero la fusione tra 2 enti non commerciali, l’Agenzia delle entrate ebbe a precisare che “… la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del Tuir per le società personali commerciali e dalle disposizioni del Titolo II per le società e gli enti soggetti ad Ires. In altre parole, il principio di neutralità delle fusioni e delle scissioni, in base al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti a quello o quelli risultanti dalle citate operazioni, non dà luogo a fenomeni realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono un’attività commerciale. In concreto, l’operazione di fusione rappresentata, che coinvolge due enti religiosi, non è da considerare “realizzativa” e può quindi, beneficiare della neutralità fiscale ex articolo 172, comma 1, del Tuir, limitatamente a quei beni gestiti dall’ente incorporato in regime di impresa (e, pertanto, indicati nell’inventario, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Tuir) che, dopo la fusione, confluiscano nell’attività d’impresa dell’ente incorporante. Qualora, invece, detti beni non confluiscano in un’attività d’impresa dell’Ente incorporante, gli stessi si considerano realizzati a valore normale – in analogia a quanto disposto dall’articolo 171, comma 1 del Tuir in materia di trasformazione eterogenea – generando plusvalenze imponibili a causa della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Per i beni relativi all’attività istituzionale e non commerciale dell’ente incorporato occorre distinguere a seconda che gli stessi confluiscano o meno, in conseguenza dell’operazione di fusione, nell’attività d’impresa esercitata dall’ente incorporanteNella seconda ipotesi (cioè beni non relativi all’impresa, che confluiscono nell’attività istituzionale dell’incorporante), l’operazione sarà fuori dal regime d’impresa” (cfr. risoluzione n. 152/E/2008).

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie.