28 Ottobre 2022

Le novità della circolare 34/E sul trust rispetto alla bozza

di Ennio Vial
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A distanza di una settimana dall’uscita della circolare definitiva sul trust è il caso di proporre una sintesi, ancorché non esaustiva, delle novità presenti nella circolare definitiva rispetto alla bozza dell’11 agosto 2021 messa a disposizione degli operatori per eventuali commenti.

Devo dire che una circolare così corposa va digerita pian piano. Dopo averla divorata nel week end, la rilettura di qualche passaggio e il confronto con qualche collega competente fanno emergere nuovi spunti di riflessione.

A mio sommesso avviso, nonostante qualche piccola (e ragionevolmente inevitabile) sbavatura, la circolare deve essere vista come un lavoro di gran pregio. La sensazione, man mano che la lettura procedeva, è che ci fosse da parte dell’Ufficio una volontà positiva di gestire nel modo più razionale e comodo possibile la fiscalità dell’istituto, colmando in alcuni casi la imprecisa formulazione normativa e seguendo gli spunti forniti dagli operatori del settore.

Una sensazione simile mi pervase anche nel caldo agosto del 2007 quando analizzavo la circolare 48/E, ma la sensazione è ora diversa. Sono passati 15 anni, un tempo che ha permesso al trust di essere, a sufficienza, usato ed abusato nel nostro sistema.

Come la bozza, la circolare si divide sostanzialmente in tre parti:

  • la fiscalità diretta;
  • la fiscalità indiretta;
  • il monitoraggio fiscale.

In tema di fiscalità diretta è stato confermato che il trust residente in Italia opaco non determina tassazione ai fini delle imposte sui redditi nel momento in cui i frutti sono attribuiti ai beneficiari.

Non è, invece, stato chiarito in modo espresso se il medesimo principio possa essere esteso anche ai trust comunitari e dello spazio economico europeo che scambiano informazioni. Forse una attenta lettura di alcuni passaggi potrebbe portare a ritenere che la disciplina introdotta dall’articolo 13 D.L. 124/2019 riguardi solo i trust extracomunitari.

L’Agenzia, inoltre, conferma l’approccio, nato con la circolare 61/E/2010, secondo cui i trust trasparenti portano alla tassazione per competenza dei beneficiari a prescindere dalla residenza del trust stesso e dal luogo di produzione del reddito.

È stata inoltre introdotta una indicazione secondo cui, se il trust assimilato ad un ente commerciale beneficia della pex su dividendi e plusvalenze, l’attribuzione dei frutti ai beneficiari risulta assoggettata a tassazione come dividendi ed il trust deve operare la ritenuta a titolo di imposta del 26% (ovviamente se il beneficiario è una persona fisica che opera come privato).

In questo modo viene bypassato tutto il potenziale contenzioso per valutare se il trust che detiene alcune partecipazioni e che gestisce magari in modo un po’ invasivo, può essere assimilato ad un ente commerciale.

Mancano alcune indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità di determinazione dell’aliquota nominale dei trust esteri al fine di valutarne la natura paradisiaca.

In tema di imposizione indiretta l’Agenzia, nel recepire l’orientamento della Cassazione che differisce il pagamento dell’imposta di donazione, ha meglio limato l’orientamento precisando, rispetto alla bozza originaria, che si deve superare il dualismo si paga subito / si paga alla fine.

Infatti, pur recependo il nuovo corso, ha chiarito che non si può escludere che il pagamento dell’imposta di donazione possa comunque avvenire all’inizio, qualora il beneficiario non sia titolare di una mera aspettativa, bensì del diritto di pretendere i beni dal trustee. In questo caso, infatti, l’arricchimento vi è da subito.

Sulle imposte indirette, inoltre, l’Agenzia compie qualche miracolo.

Innanzitutto gestisce in modo operativo il problema dei contribuenti che hanno pagato l’imposta di donazione nella fase inziale.

A seconda dei casi il pagamento potrà essere considerato come definitivo o come un acconto di quanto dovuto in futuro. In questi casi, il contenzioso, ancorché chiuso vittoriosamente dal contribuente, potrebbe ex post rivelarsi come non conveniente. Purtroppo, manca una analoga indicazione in tema di imposte ipotecarie e catastali. Ove ciò fosse confermato, il contenzioso è risultato conveniente.

In secondo luogo, la circolare dà un senso alla fiscalità del “dopo di noi”. Che senso ha prevedere che si tassa in modo proporzionale alla fine con gli stringenti requisiti del “dopo di noi” quando la previsione riguarda tutti i trust?

La tesi secondo cui il regime fiscale del “dopo di noi” serviva a giustificare la tassazione nella fase iniziale nei trust ordinari, oltre ad essere derisa dalla Cassazione, non è stata minimamente considerata dall’Agenzia.

I trust “dopo di noi” beneficiano di registro e ipocatastali fisse anche in caso di acquisto di immobili da parte del trustee.

Il vantaggio non è di poco momento, soprattutto in considerazione del fatto che la circolare ha espressamente disconosciuto al trustee, nel trust “normale”, il criterio del prezzo valore.

Si badi, ad ogni buon conto, che la circolare parla di imposta di registro e non di Iva!

Il terzo miracolo attiene allo sdoganamento dei trust di garanzia che erano stati completamente trascurati in sede di bozza.

Novità interessanti anche per il quadro RW. Il beneficiario di trust, che non sa di essere tale, potrà ragionevolmente essere esonerato dall’adempimento.

A questa prima chiacchierata faranno seguito una serie di interventi specifici su varie casistiche.