Inoltre a decorrere dall’anno 2012 l’articolo 16 L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Recentemente l’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017 è intervenuto modificando la norma in commento, in merito ai requisiti previsti per beneficiare della detrazione, ovvero quello relativo alla distanza minima tra il comune di ubicazione dell’università e quello di residenza dello studente e la necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università.
La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017 è intervenuta nuovamente sulla disposizione in esame:
In particolare, alla luce della nuova formulazione della articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e i-sexies. 01) per poter beneficiare della detrazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018 è necessario che:
– l’università (anche se estera) sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
– l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.
Il requisito previsto che l’università fosse ubicata in un comune di una provincia diversa dal comune di residenza dello studente è stato soppresso, ma solo limitatamente agli anni 2017 e 2018; potranno pertanto beneficiare della detrazione anche gli studenti residenti in comuni della stessa provincia del comune dove è ubicata l’università, nel rispetto del requisito della distanza chilometrica.
Dal 2019 invece, salvo ulteriori proroghe o modifiche si tornerà alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla lettera i-sexies dell’articolo 15 Tuir.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E/2008 ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione, che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate).
Invariata invece la misura della detrazione spettante, pari al 19% su un importo che non può essere superiore ad euro 2.633; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la circolare 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:
- il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;
- nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente;
- nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.
La circolare AdE 20/E/2011 ha chiarito invece che, in caso di due di due genitori con a carico due figli studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.
19 Giugno 2018 a 15:02
Grazie vorrei sapere se due genitori hanno 3 figli all’università, quali detrazioni spettano loro? 500 euro per ciascun figlio ( totale. 1500€ da dividere tra i due genitori?)
grazie per la risposta,
Anna