27 Gennaio 2020

Le novità della Legge di Bilancio 2020 a sostegno della genitorialità

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il triennio 2020-2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti agevolazioni fiscali, tra le quali assumono particolare rilievo quelle in materia di c.d. “bonus famiglia”.

In particolare, con l’articolo 1, comma 340 è stato rifinanziato l’assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la precisazione, però, che per questi ultimi esso è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Al fine di incentivare la natalità, il bonus bebè è diventato una misura di sostegno universale, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 potrà essere richiesto senza limiti di reddito, essendo stato eliminato il requisito Isee previsto dalla precedente Legge di Bilancio.

Difatti, fino allo scorso anno il modello Isee non doveva superare i 25.000 euro, mentre, a partire dall’anno in corso, esso servirà esclusivamente a calcolare l’importo riconosciuto, con la conseguenza che l’assegno di natalità sarà rivolto a tutte le famiglie.

L’importo dell’assegno annuo, non più selettivo ma ad accesso universale, attualmente viene modulato come segue:

  • 1.920 euro, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’Isee minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’Isee minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  • 960 euro, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’Isee minorenni superiore a 40.000 euro;
  • in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stato inoltre mantenuto, o meglio potenziato, anche il c.d. bonus asilo nido.

Come noto, tale misura, anch’essa rientrante tra gli aiuti alle famiglie, è diretta a supportare i genitori nel pagamento della retta per la frequenza da parte dei propri figli di asili nido pubblici o privati.

In particolare, i commi 343 e 344 dell’articolo 1 prevedono che, a decorrere dal 2020, tale bonus sarà così rimodulato:

  • 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni superiore a 40.000 euro;
  • 2.500 euro per i nuclei familiari con un Isee minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro).

Sempre in tema di agevolazioni fiscali per la famiglia, si segnalano le detrazioni per studio e pratica della musica, espressamente previste ai successivi commi 346 e 347.

In particolare, è stata introdotta all’articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter), con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore ad euro 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 36.000 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

Rimanendo in ambito familiare, con specifico riferimento ai minori privi del sostegno della famiglia, l’articolo 1, comma 334 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i suddetti minori, per i quali specifiche misure siano state adottate dall’autorità giudiziaria, sono considerati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale.

Ancora, con l’articolo 1, commi 357 e 358 è stata rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro la c.d. card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali.

Da ultimo, per mera completezza di informazione, si segnala che, nell’ambito delle misure riguardanti la famiglia, con l’articolo 1, comma 342 è stato prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.

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