6 Dicembre 2022

Le novità in arrivo per il regime forfettario 

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le imprese individuali e i professionisti che nel 2022 percepiscono ricavi o compensi non eccedenti 85.000 euro potranno applicare il regime forfettario nel 2023.

È quanto emerge dalla lettura del ddl Bilancio 2023 che, modificando il comma 54, lett. a, della L. 190/2014, interviene sul limite di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfettario, incrementando la soglia massima da 65.000 euro a 85.000 euro.

In questo modo, come già avvenuto in occasione del precedente aumento (si veda in tal senso la circolare 9/E/2019), tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo potranno mantenere il regime forfettario anche nell’anno 2023 pur se nel 2022 hanno superato la soglia di euro 65.000 ma non il nuovo limite di 85.000 euro.

In buona sostanza a questi soggetti viene concesso un ulteriore “bonus” di 20.000 euro da spendere nel corrente periodo d’imposta anche allo scopo di evitare manovre funzionali al rinvio degli incassi del periodo d’imposta 2022.

Allo stesso modo, coloro che nel 2022 stanno applicando un regime “ordinario” (imprese in contabilità ordinaria, imprese semplificate per cassa o con metodo della registrazione e professionisti per cassa) ma che non superano, tenendo conto del metodo contabile adottato, la nuova soglia di euro 85.000, potranno accedere al regime forfettario nel 2023. Si tratta quindi di un intervento normativo che ha il sicuro effetto di ampliare la platea dei soggetti che potenzialmente possono applicare il regime di favore.

Se da un lato il legislatore “spinge” per l’adozione del regime forfettario, dall’altro mette un “freno” allo stesso, in quanto per la prima volta inserisce un’ipotesi di fuoriuscita dal regime con effetto dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza e non, come regola, dall’anno successivo.

Il ddl Bilancio 2023, infatti, aggiunge un periodo al comma 71 della citata L. 190/2014, stabilendo che il regime forfettario cessa di avere applicazione già a partire dall’anno stesso in cui si percepiscono ricavi o compensi superiori a euro 100.000.

In tal caso, precisa la stessa norma, l’Iva è dovuta sulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui la soglia è superata.

Sulla portata di tale nuova disposizione i dubbi e le riflessioni sono molteplici, in primo luogo riguardanti le conseguenze ai fini delle imposte sui redditi.

La norma non dice nulla al riguardo, ma sarà senz’altro necessario determinare il reddito nei modi ordinari e con la deduzione dei relativi costi in maniera analitica.

Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subìre alcuna rettifica.

Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione, ma pare corretto ritenere che tale diritto possa essere esercitato a partire dagli acquisti effettuati in data successiva al superamento, sul fronte ricavi/compensi, della soglia di euro 100.000.

Ad esempio, si supponga che in data 20 settembre 2023 l’imprenditore individuale in regime forfettario incassi una fattura il cui importo, sommato alle altre già incassate, comporti il superamento della soglia di euro 100.000.

Ai fini Iva le conseguenze sono le seguenti:

  • sul fronte delle operazioni attive, per le operazioni effettuate, secondo le regole dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, successivamente al 20 settembre (fatture emesse dal 21 settembre) l’Iva è dovuta nei modi ordinari. Nessuna rettifica deve essere operata per eventuali fatture emesse prima del 20 settembre ma incassate successivamente in quanto il momento di effettuazione ai fini Iva si è già verificato;
  • sul fronte delle operazioni passive, per le fatture con data successiva al 20 settembre e ricevute dopo tale data è possibile esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole ed i termini stabiliti dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972.