Le novità in materia di deducibilità dell’Imu
di Federica FurlaniL’articolo 3 D.L. 34/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100/2019, ha nuovamente modificato l’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in tema di deducibilità dell’Imu.
Nella sua versione originaria l’articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo aveva sancito l’indeducibilità dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive dell’imposta municipale propria.
Successivamente, a seguito delle modifiche operate dalla L. 147/2013, a decorrere dal 2013 era stata introdotta una parziale deducibilità, nei limiti del 20%, ma esclusivamente con riferimento all’Imu relativa agli immobili strumentali ed esclusivamente ai fini della determinazione del reddito di impresa/reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta restava quindi indeducibile ai fini Irap.
A decorrere dal 2019, a seguito delle modifiche di cui alla L. 145/2018, sempre con riferimento agli immobili strumentali la deducibilità è stata innalzata, sempre ai fini delle imposte sui redditi, dal 20% al 40%.
In realtà questa norma non ha mai trovato applicazione in quanto l’articolo 3 D.L. 34/2019 – c.d. Decreto crescita – ha modificato, rimodulandola, la quota Imu (e IMI e IMIS) sugli immobili strumentali deducibile, sempre solo ai fini dell’imposizione sui redditi, a decorrere dal 2019.
In particolare:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), è previsto un innalzamento della deducibilità al 50%, che si concretizzerà in una variazione nel modello Redditi 2020;
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 è prevista la deducibilità nella misura del 60%;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, che costituirà la percentuale di deducibilità a regime.
L’Imu, come onere fiscale, è un’imposta dovuta per anno solare ed è deducibile secondo il criterio di cassa, quindi nell’esercizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 99 Tuir.
Come precisato dalla circolare AdE 10/E/2014, par. 8.2, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo parzialmente deducibile l’Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.
L’articolo 99, comma 1, Tuir non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento.
Di conseguenza, un’eventuale Imu 2018 versata tardivamente nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di Modello Redditi.
Il fatto che il pagamento sia avvenuto in ritardo nel 2019, non comporterà in ogni caso la possibilità di beneficiare nella maggior deducibilità (dal 20% al 50%): per la verifica della percentuale di deduzione è necessario far sempre riferimento al principio di competenza.
Nel modello Redditi SC 2019, il 20% dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, che rappresenta la quota deducibile per il 2018, va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, rigo RF56, con il codice 38.
Si precisa che le disposizioni sopra commentate si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.