Le novità in materia di liquidazione giudiziale
di Francesca Dal PortoIl D.Lgs. 83/2022 è intervenuto apportando modifiche anche alla disciplina della liquidazione giudiziale, nell’ambito del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio scorso.
In primo luogo, in materia di sostituzione del curatore fallimentare, il nuovo articolo 135 CCII stabilisce che, al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
All’interno dell’articolo 158 CCII (crediti non pecuniari), è stato aggiunto il secondo comma che prevede una deroga a quanto stabilito col primo comma, ossia al fatto che i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrano secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
La deroga consiste nel prevedere che la rivalutazione dei crediti di lavoro sia ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.
La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell’articolo 204, comma 4 (esecutività dello stato passivo).
Per quanto riguarda il programma di liquidazione, l’articolo 213 CCII prevede una modifica che ha ridotto a 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale (contro gli originari 180 giorni), il termine ultimo per il deposito del programma di liquidazione.
Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
All’interno del comma 6 dell’articolo 213 CCII è stata aggiunta una disposizione che prevede la possibilità che prima della approvazione del programma di liquidazione, il curatore possa procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
Il nuovo comma 9 dell’articolo 213 prevede altresì che, se il curatore ha rispettato i termini indicati nel programma di cui al comma 5 (di inizio e presumibile termine dell’attività di liquidazione), nel calcolo dei termini di cui alla L. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.
L’articolo 216 CCII relativo alla modalità della liquidazione, nel secondo comma è stato integrato prevedendo che le vendite, e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, siano effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Il curatore è tenuto ad informare il giudice delegato dell’andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all’articolo 130, comma 9.
Il comma 3 dell’articolo 216 prevede ora che sia il curatore a proporre, nel programma di liquidazione, che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Il comma 5 dell’articolo 216 CCII è stato riscritto stabilendo che il curatore debba effettuare la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell’avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile.
Il curatore può anche ricorrere a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
Il nuovo comma 12 inserito all’interno dell’articolo 216 CCII, prevede che con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 83/2022, devono essere stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei
quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 216.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 235, relativo al decreto di chiusura, è stato integrato con la previsione secondo la quale il curatore, insieme alla presentazione dell’istanza con cui chiede il decreto di chiusura della procedura, deve depositare un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 9 (relazioni e rapporti riepilogativi del curatore).
In materia di esdebitazione, l’articolo 278 CCII prevede ora, al comma 1, che con l’esdebitazione vengano meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
15 Settembre 2022 a 10:19
Buon giorno dr.ssa Dal Porto,
Le faccio i miei complimenti per il chiaro e sintetico articolo in materia di liquidazione giudiziale.
Cordiali saluti,
Goffredo Caverni