Le novità in materia di oneri detraibili del modello 730/2021
di Luca MambrinCon il Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730/2021, a valere sui redditi 2020.
In materia di oneri detraibili da indicare nella sezione I del quadro E si analizzano, di seguito, le principali novità:
- è stata introdotta una nuova detrazione d’imposta nella misura del 30% per un importo non superiore ad euro 30.000 per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019, che prevedono l’utilizzo del criterio del valore normale al bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir, mentre nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Tali oneri devono essere indicati nei righi E8-E10 del quadro E del modello 730/2021 e vanno identificati con il codice “72”;
- è stata introdotta una nuova detrazione nella misura del 90% per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%. Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Per l’indicazione di tali premi assicurativi nei righi E8-E10 del quadro E del modello 730/2021 va utilizzato il codice “81”;
- per l’anno 2020 è stato innalzato ad euro 500 euro l’ammontare massimo detraibile per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione viene comunque calcolata sulla parte che supera l’importo della franchigia di 129,11 euro. Tali spese vanno indicate nei righi E8-E10 con il codice “29”.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 371 euro.
In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali novità applicabili a decorrere dal 2020.
La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che le detrazioni d’imposta per le spese di cui all’articolo 15 Tuir variano in base all’importo del reddito complessivo. In particolare:
- spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro;
- in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Tale previsione non si applica, e pertanto la detrazione spetta per l’intero importo, per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti/mutui agrari;
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2021 riportano una tabella con l’elencazione delle spese per le quali la detrazione varia in base al reddito.
Codice onere | Descrizione | Codice onere | Descrizione |
12 | Spese d’istruzione | 30 | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi |
13 | Spese universitarie | 31 | Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado |
14 | Spese funebri | 35 | Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato |
15 | Spese per assistenza personale | 36 | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni |
16 | Attività sportive dei ragazzi | 38 | Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave |
17 | Intermediazioni immobiliare | 39 | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza |
18 | Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | 40 | Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale |
21 | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche | 43 | Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi” |
25 | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico | 44 | Spese per minori o maggiorenni con Dsa |
26 | Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche | 61 | Erogazioni liberali a favore delle Onlus |
27 | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo | 81 | Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione |
29 | Spese veterinarie | E14 (rigo) | Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale |
Infine la stessa Legge di Bilancio 2020, al comma 679, ha previsto che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.