Le novità in tema di Patent Box: la predisposizione del set documentale
di Marco BargagliCome noto, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il regime agevolativo conosciuto, tra gli addetti ai lavori, come “Patent Box”, espressamente previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 (Stabilità 2015) e successivamente modificato dall’articolo 5 D.L. 3/2015 e dall’articolo 1, comma 148, L. 208/2015 (Stabilità 2016).
La disciplina in rassegna è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, tra cui spicca quella prevista dall’articolo 56, comma 1, lett. a), D.L. 50/2017 che, adeguando l’Italia alle raccomandazioni internazionali previste dall’Ocse, ha previsto l’esclusione dell’agevolazione in commento per i marchi d’impresa, limitatamente alle opzioni esercitate dal 2017.
In merito importanti chiarimenti, in chiave interpretativa, sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle entrate, con la circolare 11/E/2016, ove è stata anche sottolineata la ratio della disposizione in rassegna, significando che la crescente globalizzazione dell’economia mondiale ha reso sempre più centrale il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto.
In particolare, lo sviluppo di asset immateriali risulta fondamentale per accrescere la competitività delle imprese, anche nella considerazione che i soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale sono coloro che contribuiscono, in ambito europeo, a sostenere concretamente lo sviluppo e la crescita economica a livello internazionale.
Infatti in un mercato ormai globalizzato, risulta molto importante introdurre specifiche misure finalizzate a stimolare e incentivare la produzione, lo sviluppo e lo sfruttamento dei beni immateriali, al fine di evitare che gli stessi intangible possano essere registrati e trasferiti all’estero da parte delle imprese italiane, creando simmetricamente un ingente danno al sistema economico del Paese.
In buona sostanza, con l’intervento legislativo in rassegna, si è inteso preservare la base imponibile domestica con il chiaro intento di favorire:
- il trasferimento in Italia dei beni immateriali, precedentemente detenuti all’estero da parte delle imprese;
- il mantenimento degli asset immateriali nel territorio italiano;
- l’investimento di risorse in attività di ricerca e sviluppo.
Tuttavia, ai fini operativi, i titolari di reddito d’impresa che risultavano utilizzare direttamente il bene immateriale, dovevano attivare una particolare e onerosa procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling), con il precipuo scopo di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile.
In merito, l’obbligo di interpello preventivo ha notevolmente complicato la definizione degli accordi con il Fisco, ragion per cui si è reso necessario introdurre un’ulteriore e specifica semplificazione a favore dei contribuenti, con conseguente possibilità di usufruire dell’agevolazione – anche in ipotesi di utilizzo diretto – senza più la necessità di seguire l’onerosa procedura in precedenza descritta.
Sullo specifico punto, con l’articolo 4 del recente D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita), recante modifiche alla disciplina del Patent Box, viene oggi prevista la facoltà di determinare il reddito agevolabile – anche nel caso di utilizzo diretto – predisponendo un “regime di oneri documentali” alternativo all’obbligo di ruling.
In particolare, per espressa disposizione normativa:
- a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. 34/2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo “Patent Box” possono scegliere, in alternativa alla procedura di interpello preventivo (ex articolo 31-ter D.P.R. 600/1973) di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in “idonea documentazione”, che dovrà essere predisposta sulla base di quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa operato in applicazione dell’agevolazione in rassegna, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione applicabile per la presentazione della dichiarazione infedele (ex articolo 1, comma 2, D.lgs. 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione sopra indicata, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
In buona sostanza, per effetto delle rilevanti modifiche legislative recentemente introdotte, il contribuente potrà agire sulla base delle seguenti direttrici:
- presentare istanza di ruling, con possibilità di vedersi accordati i benefici fiscali previsti per i beni immateriali agevolabili solo a seguito dell’accordo concluso con l’Amministrazione finanziaria;
- predisporre idonea documentazione che, in caso dell’avvio di un’attività ispettiva ossia di un’altra attività istruttoria, consentirà di evitare le sanzioni previste per la presentazione della dichiarazione infedele solo in caso di rettifica in aumento del reddito.
Infine, nel caso in cui l’impresa abbia usufruito direttamente dell’agevolazione in rassegna, senza predisporre il set documentale all’uopo previsto, si renderanno applicabili le sanzioni previste per l’infedeltà dichiarativa.
Conformemente, l’articolo 4, comma 6, D.L. 34/2019 prevede che, in assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito, “si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
In ultima analisi, giova ricordare che il nostro ordinamento già contempla un particolare regime premiale previsto dall’articolo 26 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 L. 122/2010, (rubricato “Adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”), il quale ha introdotto un regime di oneri documentali con particolare riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 110, comma 7, D.P.R. 917/1986, recante disposizioni in tema di transfer price.