I redditi dei fabbricati, situati all’interno del territorio nazionale e percepiti da una persona fisica, devono essere indicati all’interno del modello 730/2025 o del modello Redditi PF 2025.
In particolare, il quadro deputato all’indicazione dei redditi dei fabbricati è, all’interno del modello 730/2025, il quadro B.
Il quadro B, in relazione al periodo d’imposta 2024, riporta due principali novità, ossia:
- la differente compilazione della colonna 11, denominata “Cedolare secca”, all’interno della sezione I;
- l’inserimento della sezione III, denominata “Codice CIN”, composta da un unico rigo B12.
La colonna 11 non prevede più unicamente la barratura, nell’ipotesi di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni; infatti, ora prevede l’inserimento di un codice numerico:
- 1, nel caso di locazione ordinaria “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca”, non rientrante nella classificazione delle locazioni brevi;
- 2, nel caso di contratto di locazione breve a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobili destinato alla locazione breve con tassazione al 21 per cento;
- 3, nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve con tassazione al 26 per cento.
Tale variazione di compilazione è conseguente alle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023).
In particolare, la disposizione normativa prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva della cedolare secca al 26 per cento a partire dal secondo immobile dato in locazione.
Infatti, il proprietario che loca diverse unità abitative (al massimo 4 unità abitative a locazione breve) ha la possibilità di scegliere, all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse, una unità per la quale fruire dell’aliquota ridotta del 21% (codice 2); per le altre unità è dovuta l’aliquota più elevata del 26 per cento (codice 3).
La neo-inserita sezione III prevede l’indicazione del codice identificativo nazionale (CIN), introdotto a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo, con il fine di contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra-alberghiere, definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4, D.L. 50/2017.
Una delle principali novità legate all’introduzione di questo identificativo è la registrazione delle informazioni relative a tutte le strutture all’interno di una Banca Dati nazionale. Questo progetto punta a migliorare la trasparenza e il controllo nel settore degli affitti brevi, contribuendo a una gestione più efficace delle attività ricettive.
Il rigo B12 è composto da tre colonne:
- la colonna 1 prevede l’indicazione del numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato;
- la colonna 2 deve essere compilata indicando il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, nell’ipotesi in cui siano stati compilati più modelli;
- la colonna 3 prevede il riporto del codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.
Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Rinnovo automatico a prezzo di listino