29 Marzo 2021

Le novità introdotte nel frontespizio del modello Redditi PF

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il frontespizio del modello Redditi PF 2021, per il periodo d’imposta 2020, riporta delle novità in relazione al “Tipo di dichiarazione” e ai “Dati del contribuente”.

In riferimento alla prima “sezione”, dedicata al “Tipo di dichiarazione”, è stata introdotta la casella denominata “Dichiarazione integrativa errori contabili”.

Detta casella deve essere barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ai fini della correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

A seguito di detta introduzione le caselle dedicate alle dichiarazioni integrative passano da due a tre:

  • la prima è dedicata alla dichiarazione presentata, nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o di un minor reddito o, comunque di un maggior o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, nonché nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634636, L. 190/2014;
  • la seconda è dedicata alla presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche parzialmente;
  • la terza, appunto, è quella introdotta nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione al fine di correggere errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

In riferimento alla seconda “sezione”, dedicata ai “Dati del contribuente”, è stata introdotta la casella denominata “Codice Stato estero”, al fine di indicare il codice dello Stato estero in cui il contribuente è stato residente fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti.

Infine, sempre all’interno della seconda “sezione”, dedicata ai “Dati del contribuente”, è stata introdotta la casella denominata “Cessazione attività”, al fine di indicare la deduzione integrale delle perdite per la cessazione attività.