Le novità per la detrazione delle locazioni di studenti fuori sede
di Leonardo PietrobonAi sensi del comma 1, lett. i–sexies, dell’articolo 15 del Tuir, dall’Irpef lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.
Il beneficio fiscale disciplinato dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir è stato esteso a decorrere dal 1/1/2012 anche ai contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti (articolo 16 della Legge 217/2011 “c.d. Comunitaria 2010”) iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Sotto il profilo normativo, l’articolo 20, comma 8-bis, D.Lgs. 147/2017 è intervenuto a modificare la citata disposizione normativa, riducendo la distanza minima prevista tra il comune di residenza dello studente e quello di ubicazione dell’università.
Ante D.Lgs. 147/2017, infatti, la detrazione competeva a condizione che l’università fosse ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla circolare 34/2008, risposta 8.4), e fosse sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza.
A seguito delle modifiche apportate ad opera dell’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 147/2017, la distanza minima che consente l’accesso alla detrazione in commento è scesa a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Una seconda modifica normativa riguarda l’abrogazione della necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università. La nuova formulazione, quindi, non prevede più tale condizione.
Sotto il profilo temporale, si segnala che la novità normativa ha un’applicazione limitata, nel senso che riguarda soltanto i periodi d’imposta 2017 e 2018. Con riferimento al 2017, quindi, la nuova disposizione ha un’applicazione retroattiva, concludendosi con le spese sostenute al 31.12.2018.
In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E/2008, ha fornito interessanti chiarimenti:
- il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;
- nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesadi cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
- nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa.In particolare, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa, mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.
Sotto il profilo procedurale, secondo quanto stabilito dalla riportata disposizione normativa, il riconoscimento della detrazione è subordinato alla stipula contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati (con risoluzione 200/2008 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998).
Infine, si ricorda che, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 21/2010, l’ipotesi del “subcontratto” e della sublocazione non è contemplato tra le ipotesi contrattuali di cui all’articolo 15 comma 1, lett. i-sexsies, del Tuir.
10 Maggio 2018 a 21:54
cosa si intende per zone disagiate ?