Le novità per gli investimenti in start up e pmi innovative
di Luigi ScappiniNell’ormai lontano 2012, il Legislatore, con l’evidente intento di sostenere e incentivare la ricerca e lo sviluppo in tutti i settori economici, ha introdotto, a mezzo dell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. 221/2012, la figura giuridica della start up innovativa che, nella realtà, rappresenta una “qualificazione” ulteriore delle società di capitali.
Infatti, sono tali le società di capitali, comprese le cooperative, residenti in Italia o in Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (a condizione, in questo caso, che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia) e che non risultino quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
La società, inoltre, deve risultare costituita da non più di 60 mesi e, a decorrere dal secondo anno di attività, deve avere un totale di produzione annua non superiore a euro 5.000.000; inoltre, gli utili non devono essere distribuiti.
In ragione dello scopo che si è posto il Legislatore, l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve consistere nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La società, inoltre, quasi a garanzia che l’oggetto sociale non sia enunciato solo sulla carta, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in R&S devono essere almeno pari al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della società;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3, Regolamento di cui al D.M. 270/2004;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
A fianco delle start up innovative come sopra definite, il legislatore, con l’articolo 4, D.L. 3/2015, ha introdotto le c.d. pmi innovative, anch’esse società di capitali che, tuttavia, si differenziano dalle prime per dover rispettare almeno 2 dei seguenti requisiti:
- volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della pmi innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 3, D.M. 270/2004;
- titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Recentemente, la L. 162/2024, rubricata “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7.11.2024, ha apportato alcune modifiche per rendere ancora più attrattivo l’investimento in tali forme societarie che prevedeva già la possibilità di detrarne una percentuale.
Nello specifico, l’articolo 2, L. 162/2024, stabilisce che per gli investimenti effettuati, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in start-up innovative e in pmi innovative (per i quali è riconosciuta una detrazione, ai sensi alternativamente dell’articolo 29-bis, D.L. 179/2012 e dell’articolo 4, comma 9-ter, D.L. 3/2015), se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi (in diminuzione delle imposte dovute) o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.