3 Marzo 2015

Le novità per l’anno 2014 in materia di oneri detraibili

di Luca Mambrin
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I modelli e le relative istruzioni del 730 e dell’Unico persone fisiche pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate riflettono, anche in tema di oneri detraibili e deducibili, le modifiche legislative intervenute nel corso dell’anno 2014.

In materia di oneri detraibili in particolare si analizzano le seguenti novità:

 

Premi assicurativi

L’art. 15, comma 1 lett. f) del Tuir prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sostenute dal contribuente per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Per l’anno 2013 tali oneri erano detraibili nel limite di € 630 e trovavano collocazione nei righi da E8 a E12, con il codice “12” nel modello 730/2014 ovvero nei righi da RP8 a RP14 sempre con il codice “12” nel modello Unico PF 2014.

Per l’anno 2014, invece, per tali premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:

  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, stipulati o rinnovati fino al 2000) sono detraibili per un importo non superiore ad € 530;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, ma al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

A seguito di tale sdoppiamento del limite di detraibilità sono state anche modificate le modalità di indicazione di tali oneri nell’ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 con il codice 36 i primi, nei medesimi righi ma con il codice 37 i secondi.

 

Erogazioni liberali alle ONLUS

E’ stata elevata rispetto all’anno 2013, passando dal 24% al 26% la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, mentre è stato confermato il limite di spesa massimo agevolabile, pari ad € 2.065. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo delle erogazioni liberali in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari.

Invariata anche la modalità di indicazione di tali oneri, identificati con il codice “41” e da riportare nei righi da E8 a E12 del modello 730/2015 o nei righi da RP8 a RP14 del modello Unico PF 2015.

Erogazioni liberali a partiti politici

Per le erogazioni liberali in denaro in favore:

  • dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013 (consultabile sul sito www.parlamento.it);
  • dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici,

è prevista per l’anno 2014 una detrazione del 26% per importi compresi tra € 30 ed € 30.000.

Rispetto all’anno 2013 è stata elevata la misura della detrazione (era prevista al 24%) e degli importi detraibili (la detrazione era prevista per importi compresi tra € 50 ed € 10.000).

Invariata invece la modalità di indicazione di tali oneri, identificati con il codice “42” e da riportare nei righi da E8 a E12 del modello 730/2015 e nei righi da RP8 a RP14 del modello Unico PF 2015.

Sono state poi introdotte poi due nuove detrazioni.

 

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Ai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 9/2007, adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a:

  • € 900, se il reddito complessivo non è superiore ad € 15.493,71;
  • € 450, se il reddito complessivo non è superiore ad € 30.987,41.

Tale detrazione dovrà essere indicata nel rigo E71 del modello 730/2015 ovvero nel rigo RP71 del modello Unico Persone fisiche ed identificata con il codice “4”.

 

Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani.

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni è prevista una detrazione pari al 19% per le spese sostenute per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli. La suddetta detrazione del 19% spetta entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (pertanto l’importo massimo del canone annuo che può essere indicato è pari ad € 6.318,00).

Inoltre si prevede che:

  • il contratto di affitto debba essere redatto in forma scritta;
  • i terreni agricoli locati devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori.

L’importo della spesa sostenuta dovrà essere indicato al rigo E82 del modello 730/2015 o nel rigo RP73 del modello Unico PF 2015.