Le novità relative agli ambiti soggettivo e oggettivo del modello 730/2024
di Laura MazzolaIl modello 730/2024, da presentare entro il prossimo 30.9.2024 al Caf, o al professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta, può essere presentato dai contribuenti che, nel 2024, rientrano all’interno delle seguenti categorie:
- i pensionati o i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori italiani che operano all’estero;
- le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- le persone impegnate in lavori socialmente utili;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
- il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, dell’Irap e dell’Iva.
A decorrere dal modello 730/2024 è possibile presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
In realtà, è dal 2012 che il modello 730 può essere presentato dai contribuenti senza sostituto d’imposta, ma, fino all’anno scorso, le regole erano ben più stringenti.
Infatti, il contribuente poteva presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta, se rientrava in specifiche categorie, quali:
- i disoccupati, ossia i soggetti che avevano perso il lavoro nell’anno di presentazione della dichiarazione;
- i lavoratori domestici, ossia i soggetti che non avevano un datore di lavoro che poteva occuparsi delle operazioni fiscali quali addebiti o rimborsi delle imposte.
Ora, grazie a quanto introdotto dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 1/2024, “A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati […] possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate dall’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio”.
Ai fini della compilazione, occorre, così come fatto in precedenza, indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”.
Successivamente, nel riquadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà in conguaglio”, occorre barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Se dalla liquidazione della dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24 di pagamento.
Se, diversamente, dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito, il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, possono utilizzare il modello 730/2024 i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e indicati nella sezione II del quadro D.
Da quest’anno è possibile presentare il modello 730 anche da parte dei contribuenti che, nel 2023, hanno percepito, direttamente contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, redditi di capitale di fonte estera, da indicare nella sezione III del quadro L.
Inoltre, il modello 730/2024 può essere utilizzato anche da coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ovvero che sono tenuti al pagamento delle imposte Ivafe, Ivie e cripto-attività.
Per tali soggetti è stato introdotto il nuovo quadro W.