Le novità sul tax credit per l’acquisto della carta dei giornali
di Gennaro NapolitanoLa Legge di bilancio 2022 ha ampliato la portata del credito d’imposta previsto a favore delle imprese editrici per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 378, L. 234/2021, infatti, l’agevolazione è riconosciuta “anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa”.
Il tax credit era stato introdotto dall’articolo 188 del D.L. 34/2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed era inizialmente pari all’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020).
Successivamente il legislatore è intervenuto sulla disciplina originaria:
- con il c.d. “Decreto Agosto”, elevando al 10% l’entità del tax credit e innalzando a 30 milioni di euro il limite di spesa (articolo 96, comma 2, D.L. 104/2020);
- con il “Decreto Sostegni-bis”, che ha confermato il bonus, come in precedenza modificato dal “Decreto Agosto”, anche per il 2020 (articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, D.L. 73/2021).
Da ultimo, quindi, è intervenuta la Legge di bilancio 2022 per effetto della quale:
- il credito di imposta trova applicazione anche negli anni 2022 e 2023;
- l’importo dell’agevolazione passa dal 10 al 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022;
- viene raddoppiato il limite massimo di spesa, che passa dai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 379, articolo 1, L. 234/2021, al tax credit continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la disciplina dettata nella norma istitutiva dell’agevolazione (vale a dire il ricordato articolo 188 D.L. 34/2020), che, a sua volta, richiama le disposizioni:
- contenute nella legge finanziaria 2004 in relazione all’analoga agevolazione introdotta per quell’anno (cfr. articolo 4, commi da 182 a 186, L. 350/2003);
- dettate dal D.P.C.M. 318/2004, recante “Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;
- che disciplinano la procedura di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali (cfr. articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010).
In sintesi, gli aspetti principali della disciplina complessiva del tax credit sono in seguenti:
- non cumulabilità dell’agevolazione con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, comma 1 e 2, L. 198/2016 e conseguente D.Lgs. 70/2017;
- la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici;
- non rientra nel perimetro dell’agevolazione l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di determinati prodotti (quotidiani e periodici contenenti inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici di pubblicità, cioè diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l’acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; pubblicazioni finalizzate all’acquisizione di contributi, offerte o elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici o di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli per i quali è possibile avvalersi del regime Iva speciale ex articolo 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972; prodotti editoriali pornografici);
- il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione con il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- l’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.