Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione
di Luca MambrinPer effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del Tuir riguardanti la detrazione per le spese di istruzione; in particolare è stato modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserito nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e) – che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”
La lett. e) dell’art. 15 comma 1 così come modificata dalla legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di detrarre “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.
Dato che la disposizione in esame si applica a partire dall’anno d’imposta 2015 sarà possibile portare in detrazione:
- l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;
- per le università non statali la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per l’anno 2015 doveva essere emanato entro il 31gennaio 2016.
La nuova lettera e-bis dell’art. 15 comma 1 del Tuir prevede invece la detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- di scuole dell’infanzia (scuola materna),
- del primo ciclo di istruzione,
- della scuola secondaria di secondo grado,
del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 60/2000, nel limite di euro 400 per alunno o studente.
La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, prevista invece dall’art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir.
Sono detraibili infatti, sempre nella misura del 19% della spesa sostenuta (ma senza limite di importo), le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000 e in favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.
Nella recente C.M. n. 3/E/2016 vengono forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, interpellato sulla questione, ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15 i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzati:
- all’innovazione tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce stampanti),
- all’edilizia scolastica (ad esempio pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione),
- all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio l’ acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti),
rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies).
Rientrano invece nella previsione della lettera e-bis):
- le tasse,
- i contributi obbligatori,
- i contributi volontari,
- le altre erogazioni liberali,
deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes), quali ad esempio la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
11 Novembre 2016 a 10:32
Per la detrazione delle spese di istruzione di cui alle lettere e) ed e)bis, occorre che il bollettino inviato dall’istituzione scolastica o comunale riporti anche il codice fiscale dell’alunno?
Perchè spesso cio’ non avviene.
Grazie.