21 Gennaio 2014

Le nuove aliquote della Gestione Separata Inps per il 2014

di Luca Mambrin
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La Legge di Stabilità 2014, tra le altre misure, è intervenuta anche sulle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

In particolare, il comma 491 della Legge 147/2013, modificando l’art.1, comma 79, della Legge n.247/2007 (a sua volta già modificato dalla Legge n.92/2012), ha previsto l’aumento di un punto percentuale (dal 21% al 22%) e di un punto e mezzo percentuale (dal 22% al 23,5%) dell’aliquota contributiva della Gestione separata per l’anno 2014 e per l’anno 2015 dovuta da pensionati e dai soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre, il comma 744 ha bloccato l’aliquota al 27% per l’anno 2014 solo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati.

A fronte della nuova modifica normativa, è necessario fare un po’ di chiarezza, ricordando quali sono le categorie di soggetti obbligati all’iscrizione e a quali di queste categorie sono applicabili le nuove disposizioni.

Da un punto di vista soggettivo, infatti, sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS e all’obbligo contributivo:

  • I venditori porta a porta (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6,410,26);
  • I collaboratori coordinati e continuativi (quali ad esempio i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori);
  • I lavoratori autonomi occasionali (solo se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 5.000);
  • Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • I collaboratori a progetto;
  • I lavoratori autonomi titolari di partita Iva privi di una cassa di previdenza.

Per individuare correttamente le aliquote contributive da applicare alle varie categorie di soggetti bisogna ricordare che già la Legge n.92/2012 “Riforma del mercato del lavoro” aveva disposto il progressivo aumento delle aliquote sia per i soggetti che non fossero già iscritti ad altre forme obbligatorie, sia per i rimanenti soggetti (pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali).

La tabella che segue sintetizza le modifiche alle aliquote contributive previste dalla Legge n.92/2012 superate, nei casi previsti, dalla nuova Legge di Stabilità per il 2014:

*L’incremento dello 0,72% dell’aliquota, previsto dall’art. 59 comma 16 della Legge 449/1997 solo per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è destinato al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia e al trattamento economico per congedo parentale.

La Legge di Stabilità 2014 pertanto è intervenuta:

  • da un lato (con il comma 491), nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ma titolari di un’altra posizione previdenziale o pensionati, incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge 92/2012 e fissando per il 2014 l‘aliquota al 22% (rispetto al 21% previsto),
  • dall’altro (comma 744), differenziando il trattamento previdenziale per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS bloccando l’incremento dell’aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva.

Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata INPS (quali ad esempio collaboratori a progetto, co.co.co, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, …) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stata fissata al 28,72%.

Le nuove aliquote contributive trovano applicazione a decorrere dai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2014, ad eccezione di quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto) per i quali l’art. 51 comma 1 del Tuir stabilisce il principio di cassa allargato secondo il quale “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Per tali tipologie di compensi, se pagati entro il 12 gennaio 2014, si applicheranno le aliquote contributive previste per l’anno 2013.