10 Luglio 2024

Le nuove definizioni di credito inesistente e i più ridotti margini per le sanzioni aggravate

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La definizione di credito d’imposta “inesistente” oggi si sdoppia e, per effetto delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario dall’articolo 1, D.Lgs. 87/2024, si rinviene ora all’articolo 1, comma 1, lettera g-quater, D.Lgs. 74/2000, recante, a sua volta, le disposizioni comuni alle sanzioni penali e amministrative. In conseguenza della novella, il concetto di credito “inesistente” è adesso identificato dalla legge in maniera specifica, non solo perché contrapposto al concetto di credito “non spettante”, di cui alle distinte previsioni dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies, del citato D.Lgs. 74/2000; ma pure perché ripartito nelle due sottogategorie di cui ai numeri 1) e 2), della lettera g-quater sopra citata, per cui rispettivamente s’intendono come “inesistenti” i crediti per i quali:

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