Le nuove frontiere degli scambi post Brexit
di Angelo GinexCome ormai noto, il 29 marzo 2019 si concluderà la fase inedita della Brexit, approvata dal Consiglio europeo straordinario il 25 novembre scorso, in conseguenza alla bocciatura della House of Commons britannica dell’accordo di recesso contemplante un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020.
È per questo motivo che allo scoccare della mezzanotte del 30 marzo 2019 l’Unione europea entrerà di fatto in un nuovo ciclo vitale, al quale occorre essere pronti per non trovarsi impreparati.
L’Agenzia delle Dogane, pertanto, nella nota del 26 febbraio 2019 ha sintetizzato le maggiori novità in entrata, distinguendo tra fiscalità indiretta e disposizioni doganali.
In particolare, per quanto concerne l’Iva, le cessioni e gli acquisti da e verso il Regno Unito costituiranno rispettivamente esportazioni e importazioni, con la conseguenza che non si potrà più applicare la disciplina speciale del D.L. 331/1993, ma occorrerà far riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 952/2013 (CDU).
Particolare attenzione occorre prestare, tuttavia, alle operazioni effettuate a cavallo tra il 29 e il 30 marzo 2019.
Infatti, gli acquisti effettuati da un soggetto Iva nazionale saranno da considerarsi importazioni e pertanto l’Iva sarà dovuta in dogana.
Le cessioni effettuate a un soggetto stabilito nel Regno Unito, invece, resteranno non imponibili, sebbene a titolo diverso, ma l’operatore economico nazionale dovrà provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio europeo.
Applicandosi la disciplina doganale, dunque, verranno modificati anche gli adempimenti a carico degli operatori economici europei, i quali sono essenzialmente compendiabili in:
- rilascio di un codice EORI per intrattenere scambi commerciali col Regno Unito dopo il recesso;
- presentazione di una dichiarazione doganale di importazione/esportazione all’Ufficio delle Dogane da parte di coloro che vogliono importare/esportare merci da/verso il Regno Unito;
- possibilità di stoccare merci provenienti dal Regno Unito in depositi doganali senza essere soggetti a dazi, ex articolo 237 CDU;
- obbligo di richiedere nuove decisioni IVO presso le autorità doganali degli altri Stati UE, non essendo più valide quelle già emesse nell’UE, a partire dalla data del recesso;
- necessità di richiedere le autorizzazioni alla garanzia globale per il pagamento dei dazi all’importazione o per assegnare le merci ad un regime sospensivo, allorquando esse entrino nel territorio europeo, da parte di chi voglia continuare a commerciare con il Regno Unito;
- necessità di aggiornare le polizze prestate da enti stabiliti nel Regno Unito per le obbligazioni sorte o che potranno sorgere ai sensi del CDU mediante presentazione di un’appendice di modifica, in seguito alla cessazione della libera prestazione di servizi verso detto Stato.
A questi si aggiungono, poi, altri profili di novità, quali:
- l’applicazione del regime di transito comune, da parte del Regno Unito, a partire dall’1.4.2019, in conseguenza della sua adesione alla Convenzione Transito Comune;
- invalidità nel territorio europeo delle autorizzazioni doganali alle procedure speciali rilasciate dalle Autorità doganali inglesi;
- applicazione del Regolamento (CEE) 2658/1987 per l’identificazione e la classificazione delle merci inglesi introdotte nel territorio europeo;
- invalidità nel territorio unionale delle decisioni ITV rilasciate dalle Autorità inglesi;
- impossibilità di attribuire origine preferenziale alle merci provenienti dal Regno Unito, in assenza di uno specifico accordo UE/Regno Unito, dal quale si originerebbe l’estinzione della figura di “esportatore autorizzato” e di “esportatore registrato”;
- invalidità nel territorio unionale delle autorizzazioni concesse dalle Autorità inglesi agli esportatori e ai rispeditori;
- invalidità nel territorio europeo delle registrazioni degli esportatori e dei rispeditori al sistema REX effettuate da parte delle Autorità inglesi;
- invalidità nel territorio UE delle autorizzazioni AEO rilasciate dalle Autorità inglesi dopo il 30 marzo 2019, sebbene sia auspicabile la stipula di un accordo di mutuo riconoscimento (cd. Mutual Recognition Agreement) degli AEO europei e anglosassoni;
- esclusione del riconoscimento delle decisioni emesse per la tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (cd. AFA) nel territorio del Regno Unito;
- invalidità delle autorizzazioni relative alla garanzia richiesta dagli articoli 89 ss. CDU per le obbligazioni doganali sorte a seguito di Hard Brexit.
Da ultimo, in forza del recesso del Regno Unito, cesserà anche la libera circolazione delle merci che oggi consente ai viaggiatori di portare con sé beni di valore illimitato senza espletare le formalità doganali.
I viaggiatori in entrata, dunque, saranno soggetti a vigilanza e al pagamento dei diritti doganali, potendo beneficiare, comunque, delle franchigie previste dagli articoli 41 Regolamento (CE) 1186/2009 e 2 D.M. 32/2009.