Le nuove ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto per violazioni 231
di Luigi FerrajoliIl Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 L. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha previsto dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ad una procedura di appalto.
L’articolo 94 D.Lgs. 36/2023 stabilisce delle cause di esclusione automatica in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per una serie di reati, tassativamente indicati al primo comma della richiamata norma.
L’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi, tra gli altri, nei confronti dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. 231/2001.
Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima.
Il quinto comma dell’articolo in esame prevede espressamente l’esclusione, altresì, dell’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001 (comportante il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), o di altra sanzione da cui consegua il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 D.Lgs. 81/2008.
Ai sensi di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 94, l’esclusione non è tuttavia disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, comma 7, c.p., oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
L’articolo 98 del Decreto Legislativo oggetto del presente intervento stabilisce ulteriormente l’esclusione di un operatore economico offerente in caso di illecito professionale grave, disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno degli elementi specificamente indicati dalla norma, tra cui la contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 (operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. 231/2001, titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico, amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti), di una serie di illeciti consumati, tra cui “i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
Per quanto concerne i mezzi di prova adeguati citati dalla norma, questi sono costituiti dalla sentenza di condanna definitiva, dal decreto penale di condanna irrevocabile, dalla condanna non definitiva nonché dai provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
In questi casi, la stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali applicabili motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente. L’eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
Da sottolineare infine come, nell’elenco delle certificazioni rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (articolo 106, comma 8), è specificamente indicata l’attestazione di adozione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.