Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – I° parte
di Francesca Dal PortoCon il D.L. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sono state adottate una serie di misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.
In primo luogo, è stato differito il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, alla data del 16 maggio 2022 e addirittura alla data del 31 dicembre 2023 per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
In secondo luogo, all’articolo 2 D.L. 118/2021, è stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza.
Tali soggetti possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore stesso ed i creditori, al fine di individuare una soluzione alla crisi.
Al fine di valutare l’opportunità di presentare la domanda per la nomina dell’esperto è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.
Su tale piattaforma è disponibile:
- una lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
L’esperto sarà nominato, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, D.L. 118/2021, ad opera di una commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura composta da:
- un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 118/2021;
- un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
- un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza.
L’esperto sarà inoltre scelto all’interno di un elenco istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021 presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’articolo 3, comma 4, D.L. 118/2021 precisa altresì che l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 118/2021.
L’iscrizione nell’elenco avverrà con apposita domanda da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente.
L’articolo 3, comma 9, D.L. 118/2021 prevede che, in un’ottica di completa trasparenza, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
L’esperto, così come previsto dall’articolo 4 D.L. 118/2021, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 cod. civ. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
In particolare, proprio al fine di garantire l’indipendenza, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
L’esperto deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.
L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.
L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.