8 Ottobre 2024

Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il D.Lgs. 87/2024, cosiddetto Decreto “sanzioni”, sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs. 471/1997, in relazione, in particolare, alla misura delle sanzioni previste.

Il Decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alle dichiarazioni Irpef e Irap, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi:

  • la riduzione delle sanzioni, con la fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), coincidente con il valore minimo previsto dalla legislazione vigente;
  • uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tale secondo “trattamento”, collegato alla dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, è previsto a seguito dell’introduzione del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997, il quale afferma: “Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo”.

Di seguito, nell’ipotesi in cui, dalla dichiarazione integrativa, emerga un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione aumentata al doppio, come previsto dal nuovo comma 2-bis, dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997.

Inoltre, risulta abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 471/1997.

Nella successiva tabella, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto le sanzioni ante e post-riforma.

VIOLAZIONE DISPOSIZIONE NORMATIVA SANZIONE
VIOLAZIONI ANTE 1° SETTEMBRE
SANZIONE  
VIOLAZIONI POST 1° SETTEMBRE
Omessa presentazione della dichiarazione Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)
Articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (Iva)
Articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (ritenute)
 
 
Dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate 120%, con un minimo di 250 euro
Dichiarazione infedele Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate 70%, con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto d’imposta
Dichiarazione infedele fraudolenta Dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate Dal 105 al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate
Dichiarazione infedele relativa redditi prodotti all’estero Articolo 1, D.Lgs. 471/1997(imposte dirette) Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate, aumentata di 1/3 70% senza alcun aumento
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni imponibili Iva Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 90% al 180% dell’imposta 70% dell’imposta
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni non imponibili Iva o esenti Articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 5% al 10% del corrispettivo 5% del corrispettivo
Omessa/infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi Articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997(Iva) Dal 90% al 180% dell’Iva 70% dell’Iva
Indebita detrazione Iva Articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997(Iva) 90% dell’Iva 70% dell’Iva

La sanzione è assorbita da quella prevista per la presentazione di dichiarazione infedele

Addebito di Iva non dovuta Da 250 a 10.000 euro Da 250 a 10.000 euro