Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni
di Laura MazzolaCon il D.Lgs. 87/2024, cosiddetto Decreto “sanzioni”, sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs. 471/1997, in relazione, in particolare, alla misura delle sanzioni previste.
Il Decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alle dichiarazioni Irpef e Irap, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi:
- la riduzione delle sanzioni, con la fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), coincidente con il valore minimo previsto dalla legislazione vigente;
- uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Tale secondo “trattamento”, collegato alla dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, è previsto a seguito dell’introduzione del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997, il quale afferma: “Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo”.
Di seguito, nell’ipotesi in cui, dalla dichiarazione integrativa, emerga un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione aumentata al doppio, come previsto dal nuovo comma 2-bis, dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997.
Inoltre, risulta abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 471/1997.
Nella successiva tabella, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto le sanzioni ante e post-riforma.
VIOLAZIONE | DISPOSIZIONE NORMATIVA | SANZIONE VIOLAZIONI ANTE 1° SETTEMBRE |
SANZIONE VIOLAZIONI POST 1° SETTEMBRE |
Omessa presentazione della dichiarazione | Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette) Articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (Iva) Articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (ritenute) |
Dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate | 120%, con un minimo di 250 euro |
Dichiarazione infedele | Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate | 70%, con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto d’imposta | |
Dichiarazione infedele fraudolenta | Dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate | Dal 105 al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate | |
Dichiarazione infedele relativa redditi prodotti all’estero | Articolo 1, D.Lgs. 471/1997(imposte dirette) | Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate, aumentata di 1/3 | 70% senza alcun aumento |
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni imponibili Iva | Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997(Iva) | Dal 90% al 180% dell’imposta | 70% dell’imposta |
Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni non imponibili Iva o esenti | Articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997(Iva) | Dal 5% al 10% del corrispettivo | 5% del corrispettivo |
Omessa/infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi | Articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997(Iva) | Dal 90% al 180% dell’Iva | 70% dell’Iva |
Indebita detrazione Iva | Articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997(Iva) | 90% dell’Iva | 70% dell’Iva
La sanzione è assorbita da quella prevista per la presentazione di dichiarazione infedele |
Addebito di Iva non dovuta | Da 250 a 10.000 euro | Da 250 a 10.000 euro |