Le nuove misure sanzionatorie: la documentazione delle operazioni ai fini Iva e l’indebita detrazione
di Stefano RossettiIl D.Lgs. 87/2024, nel riformare le sanzioni tributarie, ha modificato anche l’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 sia in tema di indebita detrazione dell’imposta sia in materia di documentazione e registrazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la sanzione prevista per chi vìola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero all’individuazione di prodotti determinati, è ora pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione sopra vista si applica anche nel caso in cui nella documentazione (o nei registri) venga indicata un’imposta inferiore a quella dovuta. Le violazioni commesse fino al 31.8.2024 sono punite con una sanzione che va dal 90 al 180% del tributo. Resta ferma, invece, la sanzione da 250 euro e 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- è pari al 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati, la sanzione irrogabile al cedente o prestatore che vìola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile ex articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, D.P.R. n. 633/72. Le violazioni commesse fino al 31.8.2024 sono punite con una sanzione che va dal 5 al 10% dei corrispettivi. Resta ferma la sanzione che va da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito;
- in materia di corrispettivi telematici, le violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri vengono punite con una sanzione pari al 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Tale sanzione si applica per ciascuna operazione;
- sempre in tema di corrispettivi telematici, viene prevista una nuova sanzione che va da 250 euro a 2.000 euro in caso di omessa verifica degli strumenti tecnologici, ex articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, nei termini previsti;
- viene ridotta al 70% dell’imposta, la sanzione per le violazioni consistenti nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
- nei casi sopra citati viene quantificato in 300 euro l’ammontare minimo della sanzione irrogabile. Per violazioni commesse fino al 31.8.2024 la sanzione minima era fissata in misura pari a 500 euro;
- viene revisionata anche la sanzione di indebita detrazione. Viene ora prevista una sanzione pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta per chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa. Inoltre, viene previsto che questa sanzione non si applica se tale violazione ha comportato l’invio di una dichiarazione infedele. Ciò significa che la sanzione di indebita detrazione rimane assorbita nella sanzione di dichiarazione infedele.
In merito a quest’ultimo punto, tuttavia, si rende necessario un approfondimento.
Si ponga il caso di un contribuente che, successivamente all’1.9.2024, detragga illegittimamente l’imposta nell’ambito di una liquidazione periodica con effetti anche sulla dichiarazione annuale.
In questo caso, la violazione di indebita detrazione rimarrebbe assorbita dalla violazione di infedele dichiarazione.
Se tale contribuente, però, volesse sanare tale violazione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, si verrebbe a creare un “corto circuito”.
Vediamo il motivo.
La violazione di dichiarazione infedele è punita con una sanzione pari:
- al 70% della maggiore imposta (articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997);
- al 50% della maggiore imposta, se l’infedeltà emerge da una dichiarazione integrativa (articolo 5, comma 4.1, D.Lgs. 471/1997).
Come sopra visto, l’articolo 6, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997, prevede, però, che l’assorbimento dell’illegittima detrazione nella violazione di dichiarazione infedele opera in relazione al comma 4, dell’articolo 5, D.Lgs. 471/1997, cioè solo in caso di infedeltà che non emerge dalla integrativa.
Tuttavia, il ravvedimento operoso, come noto, esplica efficacia se congiuntamente:
- viene rimosso l’errore;
- vengono versate le maggiori imposte, le sanzioni ridotte e gli interessi.
Nel caso di specie, dunque, per perfezionare il ravvedimento, il contribuente dovrebbe:
- spedire la dichiarazione integrativa, al fine di sanare l’infedeltà;
- versare le maggiori imposte, le sanzioni ridotte e gli interessi legali.
Se il contribuente spedisse la dichiarazione integrativa, però, verrebbe meno l’assorbimento dell’illegittima detrazione nella violazione di dichiarazione infedele, ciò, in quanto, non si integrerebbe la violazione prevista dall’articolo articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997, per cui opera l’assorbimento, ma la violazione ex articolo 5, comma 4.1, D.Lgs. 471/1997, non richiamata dall’articolo 6, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997.
In tale ipotesi, dunque, il contribuente si troverebbe costretto a ravvedere due violazioni (illegittima detrazione e dichiarazione infedele con integrativa che assorbe l’omesso versamento), invece che una sola (infedele dichiarazione con integrativa che assorbe l’illegittima detrazione e l’omesso versamento), con un conseguente aggravio in termini di somme da versare.
Questo paradosso verrebbe superato con una forzatura interpretativa, secondo cui il richiamo operato dall’articolo 6, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997, sarebbe esteso anche all’infedeltà dichiarativa emergente a seguito di dichiarazione integrativa.