Le nuove misure sanzionatorie: l’erronea applicazione dell’inversione contabile
di Stefano RossettiNell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024), il legislatore si è occupato anche dell’inversione contabile, modificando l’articolo 6, commi da 9-bis a 9-ter, D.Lgs. 471/1997.
In linea generale, l’intervento del legislatore delegato è finalizzato a mitigare le più severe sanzioni previste per le violazioni commesse fino allo scorso 31.8.2024.
L’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, secondo la nuova formulazione, prevede una sanzione amministrativa compresa fra 500 e 10.000 euro per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di realizzare gli adempimenti connessi all’inversione contabile, ai sensi delle seguenti disposizioni del decreto Iva:
- articolo 17, D.P.R. 633/1972;
- articolo 34, comma 6, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
- articolo 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/1972;
- articolo 46, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- articolo 47, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Se, però, il contribuente, oltre a non porre in essere il meccanismo dell’inversione contabile, non registra la fattura in contabilità generale, la sanzione è pari al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.
Nella fattispecie sopra vista, omettendo l’applicazione dell’inversione contabile, il contribuente eluderebbe le limitazioni alla detrazione previste dall’articolo 19 e seguenti, D.P.R. 633/1972; pertanto, se in applicazione del reverse charge l’imposta sarebbe stata indetraibile, è prevista la sanzione per l’indebita detrazione, la quale non si applica se la condotta incide sulla dichiarazione Iva (vale il principio dell’assorbimento).
Le sanzioni sopra viste si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’ Amministrazione finanziaria, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione della fattura o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.
I commi 9-bis1 e 9-bis2, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, invece, non sono stati interessati dalla riforma, pertanto, se:
- l’operazione doveva essere documentata mediante reverse charge, ma il cedente o prestatore addebita l’imposta, il cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro. Il fornitore e il cliente sono solidamente responsabili del pagamento della sanzione (comma 9-bis1);
- l’imposta doveva essere addebitata dal cedente o prestatore, ma erroneamente viene applicato il reverse charge da parte del committente/acquirente, allora il cedente/prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro. Anche in questo caso, il fornitore e il cliente sono solidamente responsabili del pagamento della sanzione. Resta fermo per il committente/acquirente il diritto alla detrazione.
Rilevanti modifiche, invece, riguardano il comma 9-bis3, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997.
Questa disposizione tratta il caso in cui il cessionario o il committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.
In tali ipotesi, viene previsto che in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nelle liquidazioni dell’imposta sia la detrazione operata, fermo restando per il contribuente il diritto a recuperare l’imposta eventualmente detratta mediante:
- una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972;
- rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972.
Inoltre, in tema di operazioni inesistenti, viene introdotta una disposizione secondo cui:
- “la disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell’imponibile, con un minimo di 000 euro”;
- “le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6, primo periodo, con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.
Sulla base di quanto sopra, dunque, se il contribuente applica l’inversione contabile in riferimento ad una fattura emessa per operazioni inesistenti, si applica la sanzione:
- in linea generale, pari al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro;
- se il committente/prestatore era al corrente della frode fiscale, prevista per l’indebita detrazione pari al 70% dell’imposta.