22 Dicembre 2020

Le nuove modalità di fruizione del credito d’imposta investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi
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La disciplina innovata del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali contenuta nel nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e nel DDL di Bilancio 2021 è caratterizzata da tempistiche di fruizione  accelerata e anticipata dell’agevolazione.

Le nuove modalità di fruizione si applicheranno, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, agli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

L’unica modalità ad oggi ammissibile di fruizione del credito d’imposta è l’utilizzo diretto mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

A tal proposito si segnala che, fra le proposte emendative segnalate alla Legge di Bilancio 2021, ricorre l’introduzione, in alternativa all’utilizzo in compensazione, del meccanismo di cessione anche parziale del credito a soggetti terzi, inclusi il fornitore dei beni, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Accelerazione della fruizione

La disciplina innovata accorcia il periodo di compensazione del credito d’imposta, indipendentemente dalla tipologia di beni oggetto di investimento.

La normativa previgente all’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) prevedeva la compensazione in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui oggetto di investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0, ovvero software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La nuova disciplina accorcia il periodo di fruizione in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell’intero periodo di vigenza dell’agevolazione dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Un’importante novità è l’introduzione della facoltà di fruizione del credito d’imposta in un’unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai seguenti investimenti:

  • in beni strumentali materiali e immateriali ordinari, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
  • effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica dunque né agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, né agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

Anticipazione del momento di fruizione

La normativa previgente all’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 prevedeva la decorrenza della compensazione a partire rispettivamente dal 01.01 dell’anno successivo:

  • al momento di entrata in funzione dei beni materiali ordinari;
  • al momento di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.

La disciplina innovata anticipa il momento di fruizione, consentendo la compensazione immediata della prima o unica quota:

  • dall’anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari;
  • dall’anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.

In continuità con la disciplina dell’iper ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019, in caso di disallineamento temporale (anni solari diversi) tra entrata in funzione del bene 4.0 e interconnessione, è ammessa la facoltà di fruizione anticipata dall’anno di entrata in funzione del credito d’imposta in misura ridotta, spettante per i beni ordinari, rinviando la fruizione del credito d’imposta in misura piena dall’anno di interconnessione.

In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020 il numero di quote di compensazione del credito decorrenti dall’anno di avvenuta interconnessione del bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata, con l’effetto di produrre:

  • n quote annuali ridotte decorrenti dall’anno di entrata in funzione fino all’anno antecedente l’interconnessione;
  • 3 quote annuali di fruizione decorrenti dall’anno di interconnessione.
Tipologia di bene Tipologia di soggetto Quote annuali Momento di decorrenza della fruizione
Beni materiali e immateriali ordinari
 
Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi < 5 milioni di euro
(investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)
1 Anno di entrata in funzione del bene
Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi ≥ 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)
 
Imprese ed esercenti arti o professioni (investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)
3
Beni materiali e immateriali 4.0 Imprese
(investimenti 16.11.2020 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)
3 Anno di interconnessione del bene
Oppure
Anno di entrata in funzione del bene in misura ridotta