Le nuove norme in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
di Gennaro NapolitanoL’articolo 13-ter D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, introduce la possibilità per i contribuenti di versare i diritti doganali avvalendosi di strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.
A tal fine, la disposizione in esame riscrive completamente l’articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973, che, appunto, disciplina le modalità di pagamento o deposito dei diritti de quo.
In base alla sua nuova formulazione, l’articolo 77 stabilisce che presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito mediante:
- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 82/2005;
- bonifico bancario;
- accreditamento sul conto corrente postale intestato all’ufficio;
- contanti, per un importo non superiore a 300 euro (peraltro, il direttore dell’ufficio delle dogane può consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull’utilizzo del contante);
- assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si ricorda che, in base alla previgente formulazione dell’articolo 77, era previsto che presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali poteva essere eseguito in contanti per un importo non superiore a 516,46 euro, riferito a ciascuna dichiarazione. Peraltro, era in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo avessero giustificato, il versamento in contanti di importi maggiori, fino al limite massimo di 5.164,57 euro. Per gli importi anzidetti, quando l’operatore non si fosse avvalso della possibilità del versamento in contanti, e per gli importi superiori, il pagamento o il deposito doveva essere eseguito in uno dei seguenti modi:
- mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall’Amministrazione postale;
- mediante vaglia cambiari, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti e aziende di credito anche internazionali espressi in euro;
- mediante bonifico bancario con valuta fissa.
Come si legge nel Dossier n. 123/5 (Schede di lettura) del Servizio studi del Senato, le nuove regole riguardano tanto i diritti doganali propriamente intesi definiti dall’articolo 34 D.P.R. 43/1973, quanto tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (ivi inclusi anche i prelievi non direttamente connessi con un’operazione doganale), nonché le somme dovute a titolo di sanzioni.
Mediante l’introduzione delle nuove modalità di versamento, il sistema di pagamento in dogana viene adeguato all’obbligo sancito in generale per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, garantendo omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza.
Peraltro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha già aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (c.d. “sistema PagoPA”). Quest’ultimo è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della PA, in forza del quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese a favore di qualsiasi ente pubblico si stanno gradualmente conformando agli standard tecnici e alle regole operative definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Grazie al sistema PagoPA, in attuazione delle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, è aumentata progressivamente la qualità, la quantità, nonché la sicurezza, dei servizi di pagamento offerti da ogni pubblica amministrazione.
PagoPA, quindi, rappresenta una “modalità standardizzata di pagamento”, utilizzabile attraverso diversi strumenti e canali di versamento, ai quali è possibile accedere sia tramite il sito istituzionale dell’ente pubblico a favore del quale si esegue il versamento sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) resi disponibili dai c.d. “prestatori di servizi di pagamento” (PSP, come banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Tali strumenti, peraltro, sono a disposizione del contribuente (persona fisica o impresa) che deve effettuare un versamento a condizione che la PA interessata abbia aderito al sistema pagoPA.