Le nuove regole del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2021 – II° parte
di Luca CaramaschiConcludiamo la trattazione iniziata con il precedente contributo evidenziando nel dettaglio le specifiche modalità e i termini previsti per quelli che la specifica disciplina del 5 per mille definisce “enti di volontariato” (ma che ricomprendono anche altre figure rispetto alle classiche ODV) e per le associazioni sportive dilettantistiche che, per poter accedere al beneficio del 5 per mille, devono dimostrare di avere (come specificheremo meglio in seguito) una vocazione educativa e/o sociale.
Partiamo con la prima categoria, quella definita degli “Enti del volontariato”. Sono considerati tali ai fini del beneficio in commento:La categoria degli enti del “volontariato”:
- le Onlus di cui all’articolo 10 D.Lgs. 460/1997;
- le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 L. 381/1991 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 L. 266/1991;
- le organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee, ai sensi della L. 49/1987, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale (“vecchie” APS) le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale (“nuove” APS), iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della L. 383/2000;
- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.
Per tali soggetti, in buona parte rientranti nella futura categoria di Enti del Terzo Settore (ETS), la presentazione per l’anno finanziario 2021 della istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille deve essere inoltrata all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica.
Va ricordato, a proposito, che in virtù delle semplificazioni già riconosciute da un paio d’anni a questa parte, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021 (elenco già consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate) non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.
Ulteriore elemento di semplificazione in vigore per quest’anno finanziario 2021 per coloro che sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento riguarda, invece, il fatto che l’ente richiedente non è più tenuto a presentare come in passato la successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo (che si doveva trasmettere per raccomandata entro il termine del 30 giugno) ma sarà sufficiente un’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti al momento della presentazione della istanza di accreditamento.
Quanto, invece, alla precisa identificazione delle associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al beneficio del riparto del 5 per mille, possono presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6 D.P.C.M. 23.07.2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell’elenco permanente 2021 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2020) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.
Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l’anno finanziario 2021 non dovranno più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo ma dovranno autocertificare, per il tramite del legale rappresentante, la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.
Infine, tanto per gli enti di volontariato quanto per le associazioni sportive è prevista la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2021 anche se non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide – codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “Remissione in bonis”).
Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).
Il calendario 2021
ADEMPIMENTI | TERMINI |
Domanda iscrizione | 8 marzo – 12 aprile |
Pubblicazione elenco provvisorio | 20 aprile (*) |
Correzione domande | 30 aprile |
Pubblicazione elenco definitivo | 10 maggio (*) |
Regolarizzazione domande | 30 settembre 2021 |
(*) Sito web Agenzia Entrate per Enti Volontariato e sito web CONI per Associazioni Sportive
Rimangono, in conclusione, altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, e specifiche finalità individuate dal legislatore, alle quali per l’anno finanziario 2021 è possibile destinare il 5 per mille secondo regole – per quanto attiene agli altri soggetti – disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento.
Si tratta di:
- enti della ricerca scientifica e dell’università;
- enti della ricerca sanitaria;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla 111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).