Le “nuove” società a responsabilità limitata
di Federica FurlaniSergio PellegrinoIl D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella Legge 99/2013, ha profondamente modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata nelle forme vigenti: ordinaria, semplificata e a capitale ridotto.
In particolare le Srl a capitale ridotto, istituite dall’art.44 del D.L. n.83/2012, sono state soppresse, con l’avvertenza che quelle già esistenti, ed iscritte al Registro delle Imprese alla data del 28 giugno 2013, sono qualificate automaticamente quali Srl semplificate senza la necessità di alcuna formalità.
Per quanto riguarda le Srl semplificate, la modifica interviene pesantemente su quello che era stato il fondamento della loro introduzione nel nostro ordinamento (art.2463 bis Cod. Civ.): favorire la costituzione di società da parte dei soggetti più “giovani”, di età inferiore ai 35 anni.
Originariamente le caratteristiche principali delle Srl semplificate, introdotte dal D.L. n.1/12, erano infatti le seguenti:
- i soci potevano essere esclusivamente persone fisiche di età inferiore a 35 anni, con compito del notaio di accertarne l’età. Logica conseguenza era il divieto di cessione delle quote a soci di età non inferiore a 35 anni ed esclusione dei soci al compimento del limite di età previsto, salva la possibilità di deliberare la trasformazione in Srl ordinaria;
- il valore del capitale sociale era variabile da un minimo di 1 euro ad un massimo di 10.000 euro, interamente versato in denaro nelle mani dell’organo amministrativo;
- l’amministrazione doveva essere affidata esclusivamente a soci;
- l’atto costitutivo doveva essere conforme al modello standard definito dal D.M. n.138/12, con esonero da oneri notarili di costituzione, imposta di bollo e diritti di segreteria.
Il D.L. 76/2013 è quindi intervenuto sopprimendo innanzitutto il limite di età, assieme al divieto di cessione delle quote “a soci non aventi i requisiti di età”: la forma di Srl semplificata diviene quindi aperta a tutti i soci persone fisiche indipendentemente dall’età anagrafica. Ulteriore novità riguarda l’affidamento dell’amministrazione anche a soggetti diversi dai soci.
In sede di conversione in legge del decreto, inoltre, è stata aggiunta la previsione di inderogabilità delle clausole contenute nel modello standard di atto costitutivo/statuto di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138, risolvendo così il dibattito che era sorto dopo l’emanazione del decreto circa la possibile adattabilità del modello stesso.
A fianco alle modifiche relative a Srl semplificate e a capitale ridotto, ve ne sono di significative anche per le società a responsabilità limitata “ordinarie” in tema di costituzione (art.2463 Cod. Civ.) e di conferimenti (art. 2464 Cod. Civ.).
In particolare, con l’introduzione di due nuovi commi all’art.2463 Cod. Civ., tutte le Srl potranno nascere con capitale ridotto, ovvero inferiore a 10.000 euro (ma superiore a 1 euro). In tal caso però sono previste alcune prescrizioni da seguire: innanzitutto i conferimenti devono realizzarsi necessariamente in denaro ed essere versati per intero agli amministratori.
A tutela del patrimonio, è inoltre previsto l’obbligo di accantonamento a riserva legale del 20% degli utili fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, i 10.000 euro. La riserva in questione può inoltre essere utilizzata solo per imputazione al capitale o per copertura perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione.
L’obbligo di versamento del conferimento iniziale nelle mani degli amministratori è stato inoltre esteso, a seguito delle modifiche all’art. 2464 Cod.Civ., anche alle Srl con capitale pari o superiore a 10.000 euro: “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare”.
Risulta pertanto abolito l’obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (intero capitale sociale in caso di società unipersonale) ed è previsto che i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei “centesimi” nelle mani dell’organo amministrativo siano indicati nell’atto costitutivo.
Questa nuova disposizione sta generando non poche perplessità e problemi operativi circa le modalità con cui effettuare il versamento nelle mani dell’organo amministrativo, stante il divieto all’uso del denaro contante per importi superiori a 1.000 euro (art. 49, co. 1, D.Lgs. n.231/2007), oltre la necessità che gli amministratori siano presenti alla stipula dell’atto costitutivo, presenza non scontata.
A tal proposito il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato una nota in data 4 settembre 2013, ammettendo che per la costituzione delle nuove Srl possono essere utilizzati assegni circolari (intestati ad uno dei nominandi amministratori o alla costituenda società), denaro contante (solo per importi inferiori ai 1.000 euro) e bonifico bancario a favore di uno dei nominandi amministratori. Sembra invece volersi escludere l’assegno bancario in quanto non darebbe certezza sulla copertura delle somme dovute.