Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica slittano al 1° gennaio 2021
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’adozione delle nuove specifiche tecniche riguardanti il “Tipo documento” e la “Natura” dell’operazione potranno essere utilizzate dal prossimo 1° ottobre 2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2021. Lo stabilisce il provvedimento direttoriale n. 166579/2020, pubblicato ieri, 20 aprile, sul sito dell’Agenzia che modifica il precedente provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922/2020.
Con tale ultimo provvedimento, l’Agenzia aveva stabilito, in origine, che dal prossimo 4 maggio 2020 sarebbe stato possibile utilizzare le nuove specifiche tecniche contenute nel provvedimento stesso, il cui impatto riguarda soprattutto i campi “Tipo documento” e “Natura” dell’operazione nella compilazione del file xml della fattura elettronica da inviare al Sdi. Tuttavia, l’obbligo di adozione delle novità era previsto solo a partire dal 1° ottobre 2020.
Nelle motivazioni al provvedimento di ieri, l’Agenzia precisa che, tenendo conto dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, si è reso necessario modificare i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il prevedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.
In particolare, con l’ultimo provvedimento si stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato al provvedimento stesso, sia con lo schema attualmente in essere.
Solamente a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.
In primo luogo, le novità riguardano, come detto, il campo dedicato al “Tipo documento” per il quale, ad esempio, sono previsti diversi dettagli per le inversioni contabili, stabilendo i seguenti codici:
- TD16: integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano ad esempio i servizi relativi ad edifici di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972;
- TD17: integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio il download di un software acquistato da un fornitore irlandese);
- TD18: integrazione della fattura del fornitore Ue per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19: integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (ad esempio l’acquisto di un personale computer già presente in Italia da un fornitore tedesco).
Per gli esportatori abituali si segnala l’introduzione del codice TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello “splafonamento”, mentre i codici TD22 e TD23 sono dedicati alle estrazioni dei beni da deposito Iva in funzione rispettivamente della debenza o meno del tributo.
Di particolare interesse sono anche le codifiche “speciali” per le fatture differite, rispettivamente TD24 per quella tradizionale di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972, e TD25 per le triangolari c.d. “interne” di cui alla successiva lett. b) del comma 4 dell’articolo 21.
Per quanto riguarda il campo “Natura” dell’operazione, sono state introdotti nuovi dettagli anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell’Iva, sia per quelle “fuori campo”, sia per quelle non imponibili.
Più in dettaglio, per quelle fuori campo è stato previsto il codice N2.1 per quelle carenti del presupposto territoriale per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (per le quali l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 prevede l’obbligo di emissione della fattura), ed il codice N2.2 negli altri casi (per i quali normalmente è facoltativa l’emissione della fattura).
Infine, come detto, importanti sono anche i nuovi codici dedicati alle operazioni non imponibili (tra cui quelle che assumono rilievo ai fini dello status di esportatore abituale), per le quali sono stati previsti i seguenti codici:
- 1 per le esportazioni di beni (tra cui quelle dirette, triangolari, a cura del cessionario non residente, ecc.);
- 2 per le cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 e articolo 58 D.L. 331/93);
- 3 per le cessioni di beni verso imprese di San Marino;
- 4 per le operazioni assimilate alle esportazioni (ad esempio quelle di cui all’articolo 72 D.P.R. 633/1972);
- 5 per le operazioni non imponibile effettuate a seguito di dichiarazione d’intento (quelle verso l’esportatore abituale di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972);
- 6 per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale (ad esempio le cessioni a turisti extraUe di cui all’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972).