23 Giugno 2017

Le obbligazioni convertibili

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La società che necessita di nuovi mezzi finanziari, alternativamente all’emissione di nuove azioni (e, quindi, all’aumento del capitale sociale), può offrire in sottoscrizione al pubblico le obbligazioni.
Al fine di approfondire i diversi aspetti legati alla emissione di obbligazioni, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina delle obbligazioni convertibili.

L’articolo 2420 bis cod. civ. prevede la possibilità di emettere obbligazioni convertibili in azioni. A differenza delle altre tipologie di obbligazioni, in questo caso è l’assemblea straordinaria a dover deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando:

  • il rapporto di cambio;
  • il periodo e le modalità della conversione.

La deliberazione può essere adottata solo se il capitale sociale è stato interamente versato.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414 cod. civ., il rapporto di cambio e le modalità della conversione; inoltre, devono essere offerte in opzione agli azionisti e agli altri detentori di obbligazioni convertibili (articolo 2441 cod. civ.).

Le obbligazioni possono essere convertite in azioni della società che le ha emesse (conversione diretta), o in azioni di una società terza (conversione indiretta).

Nei casi di conversione diretta è possibile inoltre distinguere:

  • la conversione in azioni da emettere;
  • la conversione in azioni già emesse.

In quest’ultimo caso (azioni già emesse), è necessario “vincolare” le azioni stesse per poter garantire la successiva conversione: a tal fine è comunemente istituita una “gestione speciale” presso una società fiduciaria o presso la stessa società emittente.

L’assemblea straordinaria, contestualmente alla delibera di emissione delle obbligazioni convertibili, deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.

La delibera non si rende ovviamente necessaria nei casi di conversione in azioni già emesse.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (articolo 2420 ter cod. civ.).

In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La delibera di emissione deve prevedere, tra l’altro, il periodo di conversione.

La conversione può avvenire:

  • entro un certo termine,
  • oppure ad una specifica data.

Nel caso in cui nulla sia previsto, la conversione può essere esercitata in qualsiasi termine (c.d. “conversione continua”). In quest’ultimo caso, nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.

Entro il mese successivo, inoltre, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Inoltre, all’interno della Scheda, sono disponibili numerosi facsimili.

Le società di capitali: aspetti rilevanti e criticità