Le OP tra programmi operativi e aiuti unionali e nazionali
di Luigi ScappiniLe OP (organizzazioni di produttori) sicuramente rappresentano un valido strumento aggregante per cercare di conglobare l’offerta di un determinato prodotto che, soprattutto in ragione del tessuto imprenditoriale italiano, a oggi risulta troppo polverizzata con evidenti riflessi per quanto riguarda la forza contrattuale.
Le OP, tuttavia, oltre a tale fine, se ben gestite e strutturate, possono accedere a forme di supporto finanziario, sia nazionale che comunitario, tale da contribuire al sostegno delle aziende socie.
Elemento cardine per raggiungere questo scopo è il programma operativo, le cui azioni pianificate trovano la propria fonte di supporto economico – finanziario nel fondo di esercizio della OP.
Il fondo di esercizio viene alimentato, in parte, dalla OP stessa attraverso contributi dei soci o fondi della OP e, in parte, dall’Unione Europea, nonché da azioni di carattere nazionale.
Per la quota “interna”, la OP deve dimostrare che tutti i soci produttori hanno avuto la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e che hanno partecipato democraticamente alle decisioni relative all’utilizzo e ai contributi finanziari del fondo stesso.
L’Unione Europea può partecipare nel limite del 4,1% del volume della produzione commercializzata salvo in casi, espressamente previsti dall’articolo 34, § 1, commi 2 e 3, Regolamento n. 1308/2013:
- innalzamento al 4,6% a condizione che l’eccedenza (lo 0,5%) sia utilizzato per misure di prevenzione e di gestione della crisi;
- innalzamento al 4,92% quando il programma soddisfi almeno una tra le seguenti condizioni:
- è presentato da più OP che partecipano ad azioni transnazionali;
- è presentato da più OP che partecipano ad azioni a livello interprofessionale;
- riguarda il solo sostegno al biologico;
- riguarda il primo programma operativo di una OP derivante dalla fusione di due OP entrambe riconosciute;
- è il primo programma operativo di una AOP riconosciuta;
- è presentato da una OP di uno Stato in cui le OP commercializzano meno del 20% del prodotto ortofrutticolo nazionale.
In deroga a quanto sin qui previsto, e in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 34, § 4, Regolamento n. 1308/2013, l’aiuto comunitario è elevato al 100% della spesa sostenuta e quindi all’8,2% della VPC nei casi di ritiro dal mercato dei prodotti in un quantitativo non superiore al 5% della produzione commercializzata mediamente nel triennio precedente o, in mancanza del dato della VPC richiesta per il riconoscimento.
Il calcolo della VPC avviene al netto dell’Iva e delle spese di trasporto interno nel caso di distanze superiori a 300 km tra il punto di raccolta o di imballaggio della OP e quello di distribuzione per l’immissione al mercato.
Nel caso di acquisto di prodotti da soggetti terzi, il valore se non determinabile direttamente, viene calcolato applicando ai quantitativi il prezzo medio di vendita dell’OP nel periodo di riferimento.
Oltre ai contributi dei soci e degli aiuti comunitari, è prevista la possibilità, come stabilito dall’articolo 35 Regolamento n. 1308/2013 e dall’articolo 20 D.M. 8867/2019, di accedere ad aiuti nazionali.
Nello specifico, il contributo viene erogato nella misura massima dell’80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall’OP per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall’Organismo Pagatore in fase di verifica finale dell’annualità considerata.
Il programma operativo deve essere presentato entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello della sua esecuzione e, nel caso in cui la OP deleghi alcune parti del programma a delle AOP, deve espressamente indicarlo.
Il programma operativo ha una durata poliennale da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni.
I programmi operativi possono essere oggetto di modifica che deve essere presentata alle Regioni sempre nel termine del 30 settembre.
Le modifiche possono riguardare il programma operativo pluriennale, gli obiettivi con l’introduzione di nuovi o l’eliminazione di precedenti, la predisposizione del programma esecutivo annuale per l’anno successivo o, ancora, la semplice durata del piano pluriennale.
Sono, inoltre, ammesse modifiche in corso d’anno che si manifestano alternativamente in presenza di:
- attuazione parziale dei programmi;
- modifica dei programmi operativi con l’inserimento o la sostituzione di nuove misure o azioni nonché la variazione dell’importo di spesa in misura superiore al 25% dell’import dell’azione approvato;
- aumento dell’importo del fondo di esercizio entro il 25%; e
- inserimento di azioni e interventi finanziati con fondi nazionali.