6 Marzo 2017

Le operazioni di leasing finanziario in bilancio

di Federica Furlani
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Nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’articolo 2423-bis cod. civ.(“la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”), il codice civile e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale anziché sulla base del metodo finanziario seguito dai principi contabili internazionali (IAS 17).

Partendo dalla qualificazione di un’operazione come locazione finanziaria, nell’Appendice A dell’OIC 12 è precisato che una locazione, definita dall’articolo 1571 cod. civ.come “il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”, si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (articolo 2427, n. 22, cod. civ.).

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2^ edizione – Approvazione dei nuovi OIC e l’impatto sulla redazione del bilancio 2016
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