Le opportunità della stabile organizzazione estera
di Ennio VialIl prossimo 22.11.2023 inizierà il percorso “Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione”, nel contesto del quale verranno inquadrati i vari aspetti connessi agli investimenti esteri operati attraverso il veicolo societario, oppure con il veicolo della Stabile organizzazione. Appare interessante, dunque, tratteggiare i principali elementi di differenziazione tra i due istituti.
Diverse sono le ragioni che possono indurre gli operatori ad aprire una Stabile organizzazione in un Paese estero, in luogo di una società di diritto locale. Innanzitutto, poiché la stabile non rappresenta un’entità giuridicamente distinta rispetto alla casa madre italiana, la stessa non è dotata di autonomi amministratori. L’organo amministrativo della stabile è ovviamente lo stesso della società italiana. Tale circostanza, pertanto, porta a ritenere estirpato alla radice il rischio di contestazioni di esterovestizione.
L’assenza di una soggettività giuridica, tuttavia, non è scevra da conseguenze di varia natura. Innanzitutto, tale circostanza porta all’ovvia conseguenza che la casa madre risponde dell’operatività della Stabile. Il default di questa ultima, pertanto, potrebbe travolgere l’intera società italiana.
Un ulteriore conseguenza, inoltre, è collegata al fatto che, con modalità variabili, la contabilità della stabile organizzazione deve confluire in quella della casa madre.
La confluenza della contabilità e, quindi, dei costi e ricavi, porta alla naturale conseguenza che il reddito della Stabile organizzazione deve essere assoggettato a tassazione nel Paese della casa madre. Al riguardo, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia non aiutano, in quanto prevedono, conformemente al Modello Ocse, che vi sia, in relazione ai redditi prodotti dalla Stabile, una tassazione concorrente tra i due Paesi.
Di utilità, tuttavia, appare al riguardo l’articolo 168-ter Tuir, che ha introdotto, nel nostro ordinamento, il cosiddetto regime di branch exemption. In particolare, il comma 1, del citato articolo 168-ter, Tuir, stabilisce che: “Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero”. Il regime di branch exemption ha, quindi, natura opzionale.
L’articolo 168-ter Tuir è stato introdotto dall’articolo 14, D.Lgs. 147/2015, contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’UE.
Con provvedimento del 28.8.2017 sono state disposte, invece, le modalità applicative del nuovo regime opzionale.
Nel Paese estero, la Stabile organizzazione comporta, generalmente, minori obblighi amministrativi rispetto ad una società di diritto locale. Infatti, ferma restando la necessità (variabile da Paese a Paese) della tenuta della contabilità, la Stabile organizzazione non è di solito obbligata a depositare il suo bilancio al registro imprese, bensì il bilancio della casa madre.
Inoltre, l’apertura di una Stabile in diversi Paesi esteri risulta un’operazione più snella rispetto alla costituzione della società.
L’utilizzo di un veicolo societario, a differenza della Stabile, permette di creare una sostanziale distinzione tra la realtà estera dotata di una sua personalità giuridica e la società italiana.
La contabilità della società estera (e i relativi redditi) non confluiranno automaticamente nella società italiana. Va, tuttavia, rilevato che, se la stessa è collocata in un paradiso fiscale trova applicazione la disciplina controller foreign compagnie (cfc), di cui all’articolo 167 Tuir (e/o una tassazione onerosa dei dividendi da questa provenienti).