Le opportunità fiscali riconosciute alla nuova impresa sociale
di Luca CaramaschiCon il D.Lgs. 112/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, è stata attuata, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge delega di riforma del terzo settore (la L. 106/2016), la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Viene quindi completamente riformata la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. 155/2006, che con l’articolo 19 dell’attuale decreto viene definitivamente abrogata. Dall’insieme dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega emerge la inequivocabile volontà legislativa di promuovere l’impresa sociale e di favorire il rilancio di questa figura, sin qui poco utilizzata tra quelle del terzo settore, anche in ragione di insufficienze e contraddizioni della vigente normativa, soprattutto con riferimento alle previsioni di carattere fiscale, di cui ci occuperemo in questo contributo.
Si osserva in primo luogo che le disposizioni contenute del titolo X del D.Lgs. 117/2017 (recante Codice del Terzo settore) che abbiamo commentato in precedenti contributi vanno lette in stretta correlazione con quelle previste in tema di impresa sociale, e che saranno destinate ad attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un’impresa, con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Si segnala che già nel settore sportivo è presente una figura, la SSD, cioè la società di capitali sportiva dilettantistica, che presenta analoghe caratteristiche. Esempi, questi, che testimoniamo come il Legislatore abbia da tempo accolto l’esistenza di un lucro oggettivo tra coloro che meritano di far parte del terzo settore.
È quindi con l’articolo 18 del nuovo decreto legislativo di revisione della disciplina in materia di impresa sociale che il Legislatore detta specifiche misure fiscali e di sostegno economico applicabili a tali realtà, che entreranno a far parte a pieno titolo dei nuovi enti del terzo settore (ETS) aventi natura commerciale. Occorre infatti tenere conto che l’impresa sociale è tenuta a destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con possibilità di distribuirli ai soci nei soli limiti previsti dal nuovo articolo 3, comma 3, del D.Lgs. (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato).
Le misure fiscali previste dal D.Lgs. 112/2017 in favore delle imprese sociali tengono quindi conto di due aspetti:
- la detassazione degli utili o avanzi di gestione che vanno ad incrementare le riserve indivisibili dell’impresa sociale o che vengono utilizzati per aumenti gratuiti di capitale sociale;
- la previsione di specifiche detrazioni riconosciute a favore di soggetti che investono nelle imprese sociali.
Relativamente al primo punto viene previsto che, al contrario, per ragioni di simmetria fiscale, devono invece considerarsi imponibili gli utili o avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma diversa da quella specificata dalla norma.
Per quanto riguarda le agevolazioni concesse sotto forma di detrazioni fiscali per chi investe nelle imprese sociali, le stesse possono essere così riassunte:
- detrazione Irpef di importo pari al 30% (da suddividere in non più di tre periodi d’imposta) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle imprese, comprese le cooperative, che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente decreto (20 luglio 2017) e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data. L’investimento massimo detraibile non può eccedere 1 milione di euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
- detrazione Ires di importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle imprese, comprese le cooperative, che abbiamo assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data; l’investimento massimo detraibile non può eccedere 1,8 milioni di euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
- applicazione delle due precedenti detrazioni anche nel caso di atti di dotazione e di contributi di qualsiasi natura posti in essere in favore di fondazioni che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni elencate ai tre punti precedenti sarà necessario attendere un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 18 settembre 2017.
Altre agevolazioni previste dal decreto per le imprese sociali sono rappresentate da uno specifico esonero dall’applicazione delle seguenti discipline: società di comodo, società in perdita sistemica, studi di settore, parametri, nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA).
Viene poi prevista la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici regolati dal D.Lgs. 58/1998.
Con riferimento alla concreta applicazione delle agevolazioni in precedenza commentate occorre, infine, rilevare, che sebbene le stesse non siano state giudicate aiuti di Stato (si veda in tal senso la relazione illustrativa al decreto in commento), il comma 9 dell’articolo 18, D.Lgs. 112/2017 stabilisce espressamente che l’efficacia di tali misure sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, par.3, T.F.U.E., su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Un cenno, infine, alle coperture finanziarie delle disposizioni aventi un effetto di spesa, tra le quali certamente rientrano le agevolazioni fiscali recate dall’articolo 18 del decreto. È l’articolo 20, che in relazione alle previsioni contenute nei commi 1, 3, 4 e 7 dell’articolo 18 verranno stanziati ben 6,82 milioni di euro per l’anno 2018 e 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. E ciò a fronte della corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, L. 190/2014 (Stabilità 2015), che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall’anno 2017. Il tutto nel rispetto della oramai consueta clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, dall’attuazione del nuovo decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.