31 Marzo 2025

Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi nella riscossione tributaria

di Luigi Ferrajoli
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Nelle controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria, l’orientamento giurisprudenziale più innovativo ha individuato il discrimine fra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento – o dell’avviso di intimazione – affermando che, prima della notifica di tali atti, la controversia è devoluta al giudice tributario, mentre, successivamente, a quello ordinario. Appare, quindi, necessario verificare in concreto cosa si intenda per atti “successivi” alla notifica della cartella di pagamento e se tale termine possa essere esteso e qualificato in maniera più ampia rispetto al suo significato letterale.

Le forme di opposizione agli atti di riscossione

Come noto, sino al 1999, nel D.P.R. 602/1973 (articolo 54) si escludeva l’ammissibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618, c.p.c. e si disciplinava solo un’azione di risarcimento danni contro l’esattore, proponibile solo dopo il compimento dell’esecuzione stessa.

Contro gli atti dell’esattore, invece, era possibile il ricorso all’Intendente di finanza, i cui provvedimenti potevano essere opposti avanti al giudice amministrativo. Sino al 1999, dunque, il procedimento amministrativo di esecuzione forzata tributaria costituiva una riserva dell’Amministrazione finanziaria.

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