6 Giugno 2016

Le penalizzazioni Iva subite dalle società di comodo

di Luca Caramaschi
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A partire dal periodo d’imposta 2012, la disciplina delle società di comodo si è divisa in due categorie:

  1. le società non operative di cui all’articolo 30 della legge n.724 del 1994;
  2. le società cosiddette in perdita sistemica, fattispecie introdotta successivamente dai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del decreto legge n.138/2011, convertito nella legge n.148/2011 (e ulteriormente modificata dal decreto legislativo n.175/2014 con il quale dal periodo d’imposta 2014 viene ampliato da tre a cinque anni il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina).

Sotto il profilo delle limitazioni all’utilizzo del credito Iva (così come delle altre limitazioni non oggetto di commento nel presente contributo) è bene precisare che nessuna differenza è riscontrabile tra le due ipotesi sopra esaminate le quali, pertanto, su questo versante debbono ritenersi pienamente allineate.

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