Le pensioni private tassate talora anche alla fonte
di Ennio VialLe pensioni private a livello internazionale sono quelle che derivano da un cessato privato impiego. Per intenderci, il dipendente di una azienda privata percepirà una pensione privata, mentre il dipendente pubblico percepirà una pensione pubblica.
La norma di riferimento, a livello di Modello di convenzione Ocse 2017, è rappresentata dall’articolo 18, il quale stabilisce espressamente che “Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State”.
L’articolo 19, paragrafo 2, è quello relativo alle pensioni pubbliche.
L’articolo 18, in buona sostanza, riserva la potestà impositiva esclusivamente al Paese di residenza del pensionato. Ciò comporta, pertanto, che il pensionato che riceve la pensione privata Inps e che trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, sarà tassato su detta pensione esclusivamente nel Paese di residenza. L’inps pagherà quindi la pensione al lordo delle ritenute Irpef.
Può essere ad esempio il caso del Portogallo. Il vantaggio che il contribuente cerca di raggiungere discende dal fatto che, talora, il Paese di residenza prevede un regime fiscale attraente per i pensionati e, in ogni caso, può magari usufruire di un costo della vita inferiore a quello italiano.
Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che non tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sono conformi al Modello Ocse.
La convenzione con il Brasile, ad esempio, prevede espressamente che “Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell’anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell’anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L’ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti”.
In sostanza, la tassazione esclusiva nel Paese di residenza è riservata esclusivamente alle pensioni di modesto importo, ossia a quelle che non superano i 5.000 dollari americani. Se le pensioni sono più cospicue interverrà la tassazione concorrente in entrambi i Paesi.
Altre volte, le insidie della convenzione sono molto più subdole. Si pensi al caso della convenzione tra Italia e Bulgaria, dove è presente una norma come quella presente nella convenzione con il Portogallo che riserva la tassazione al Paese di residenza, ma dove vi sono previsioni particolari in merito ai soggetti cui si applica la convenzione.
L’articolo 1, paragrafo 1, infatti, prevede che la Convenzione si applichi alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Fin qui nulla di particolare da segnalare. La particolarità emerge nel successivo paragrafo 2, dove si legge che “Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
- a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga;
- b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
La particolarità è legata al fatto che la residenza bulgara ai fini convenzionali è legata solamente alla cittadinanza bulgara. In altre parole, il cittadino italiano che perde la residenza fiscale italiana per andare a risiedere in Bulgaria, non è tuttavia considerato residente ai fini convenzionali in quanto non è cittadino bulgaro. Ciò comporta che la convenzione non potrà trovare applicazione e quindi nemmeno l’articolo 18 che riserva la potestà impositiva al Paese di residenza. L’Inps, pertanto, in questi casi, assoggetterà a tassazione la pensione attraverso le ritenute operate in Italia.