11 Novembre 2021

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni nel modello RedditiPF 2021

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha rivisitato completamente il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali, da parte di soggetti non imprenditori, modificando il contenuto dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997 ed abrogando il comma 3 dell’articolo 68 Tuir.

In particolare:

  • da un lato, all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997 è stato aggiunto il riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 Tuir in maniera tale da comprendere le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%;
  • dall’altro, abrogando il comma 3 dell’articolo 68 Tuir è stata eliminata la disposizione secondo cui le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%.

Inoltre, per simmetria impositiva, è stato modificato anche l’articolo 68, comma 5, Tuir, al fine di equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate.

Pur non essendo prevista una specifica norma di diritto transitorio, come confermato dalle istruzioni ministeriali del quadro RT del modello RedditiPF 2021, è possibile compensare le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non con le minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate antecedentemente al 31 dicembre 2018.

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 attengono esclusivamente alla determinazione del quantum da tassare e alla modalità operativa di attuazione del prelievo senza incidere sulla qualificazione del reddito né tantomeno sui principi che lo governano. Infatti, anche in vigenza della nuova disciplina:

  • i redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
  • le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir);
  • il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 27);
  • per le azioni o quote o altre partecipazioni acquisite in base ad un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni o quote o partecipazioni di compendio (articolo 68, comma 6, quarto periodo, Tuir);
  • qualora il costo di acquisto delle partecipazioni ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie devono ritenersi applicabili i criteri dettati dall’articolo 9, comma 2, Tuir (circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, pag. 28);
  • nell’ipotesi in cui il corrispettivo venga dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta (articolo 68, comma 7, lettera f, Tuir).

Nell’ambito della disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha opportunamente sottolineato come “con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall’incasso del corrispettivo. Occorre quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l’aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d’imposta in cui deve avvenire la tassazione”.

Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto sopra espresso.

Il signor Rossi detiene una partecipazione nella Alfa S.r.l. il cui costo fiscale è di euro 6.000.

La partecipazione nella Alfa S.r.l. viene venduta il 18 marzo 2019 per euro 16.000 ma il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario avviene alle seguenti date:

  • in data 25 luglio 2020 viene corrisposta la somma di euro 10.000;
  • in data 3 febbraio 2021 viene corrisposta la somma di euro 4.000;
  • in data 7 marzo 2022 viene corrisposta la somma di euro 2.000.

Sulla base di quanto sopra la plusvalenza tassabile è così determinata:

  • plusvalenza 2020: 10.000 – 6.000 x (10.000/16.000) = 6.250;
  • plusvalenza 2021: 4.000 – 6.000 x (4.000/16.000) = 2.500;
  • plusvalenza 2022: 2.000 – 6.000 x (2.000/16.000) = 1.250.

Tutte le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26%.