7 Settembre 2015

Le “possibili” novità del contenzioso tributario

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

La bozza di Decreto Legislativo sulla riforma del contenzioso tributario, in attuazione dell’articolo 10 L. n. 23/2014, presenta numerose e rilevanti novità, sia di carattere sostanziale che di tipo procedurale, quali a titolo esemplificativo le modalità di notifica degli atti, il conferimento della procura al difensore, la procedura di reclamo e mediazione e le regole relative alla sospensione dell’atto impugnato che dovrebbero trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Il presente intervento non ha l’ambizione di esaminare tutte le possibili modifiche normative, ma soltanto le principali, trattandone quindi i tratti salienti.

Una prima modifica che potrebbe trovare applicazione – a condizione che la bozza di D.Lgs. superi l’esame delle commissioni parlamentari competenti – riguarda l’attività di difesa degli Agenti della riscossione. In base alla nuova formulazione viene estesa alla totalità degli enti impositori e, in particolare, all’Agente della riscossione nonché ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97 (i c.d. “concessionari locali”) la possibilità di essere assistiti mediante propri funzionari, senza necessità, dunque, di rivolgersi ad un difensore abilitato.

Ancora sotto il profilo della difesa, la bozza di decreto apporta delle modifiche di rilievo all’articolo 12 D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, le modifiche riguardano:

  • la parte relativa alla difesa “in proprio” da parte del contribuente, stabilendo che il contribuente può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore solo se il valore della lite, inteso come maggior tributo richiesto al netto di sanzioni e interessi, non supera € 3.000,00 in luogo degli attuali € 2.582,28;
  • la categoria dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo in tal senso un ampliamento di tipo “soggettivo”, includendo, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 10 comma 1 L. n. 23/2014, i dipendenti dei CAF ex articolo 32 del D.Lgs. n. 241/97 e delle relative società di servizi, a condizione che siano in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza/economia, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per cui il CAF ha fornito assistenza.

In tema di spese processuali, viene confermato il principio della soccombenza, in base al quale la compensazione delle spese può avvenire solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Oltre a tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari/diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l’IVA, se dovuti.

Sotto il profilo procedurale, le novità maggiori riguardano la procedura di notifica di cui all’articolo 16 D.Lgs. n. 546/1992. In primo luogo è estesa all’Agente della riscossione e agli enti impositori in genere la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo di messo comunale o di messo nominato dall’Amministrazione finanziaria, procedura ad oggi ammessa solo per le Agenzie fiscali e gli Enti locali.

La forte novità procedurale riguarda invece il c.d. “processo tributario telematico” che dovrebbe trovare spazio nel nuovo articolo 16-bis D.Lgs. n. 546/1992, con la contestuale abrogazione dell’attuale comma 1-bis dell’articolo 16 D.Lgs. n. 546/1992. Dal punto di vista sostanziale viene introdotta la possibilità di effettuare la notifica degli atti e dei dispositivi (sia le comunicazioni della segreteria quali, ad esempio, l’avviso di trattazione dell’udienza o il provvedimento di rinvio e sia gli atti delle parti processuali, ad esempio la notifica del ricorso) tramite mezzi telematici, in particolare utilizzando la mail PEC. L’entrata in vigore di tali novità, come si legge nell’articolo 12 della bozza di decreto, sono in ogni caso subordinate all’approvazione dei relativi decreti attutivi.

In materia di contenuto del ricordo di cui al comma 3 dell’articolo 18 D.Lgs. n. 546/1992 viene stabilito che il ricorso deve contenere la sottoscrizione del difensore (senza riferimento all’originale e alla copia), la categoria professionale alla quale appartiene (avvocati, dottori commercialisti) salvo che sia sottoscritto personalmente dal contribuente e l’indirizzo PEC del difensore.

Per quanto concerne la procedura di reclamo e mediazione, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, la stessa beneficia di un ampliamento di tipo oggettivo, fermo restando il limite quantitativo di € 20.000. In particolare, in base alla bozza legislativa la procedura di reclamo e mediazione dovrebbe essere estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori, nonché in quanto compatibile anche per gli atti emessi dagli agenti della riscossione e per i c.d. “concessionari locali” di cui all’articolo 53 D.Lgs. n. 446/1997. Inoltre, nella nuova versione dell’articolo 17-bis non dovrebbe essere più stabilito che nelle liti soggette a reclamo è inibita la conciliazione giudiziale. Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non hanno trovato un accordo, rimane ferma la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello.

In conclusione, come si è visto le novità potrebbero essere tante, rimane soltanto da attendere e verificare quali delle possibili modifiche troveranno concreta ed effettiva attuazione.