7 Settembre 2015

Le “possibili” novità del contenzioso tributario

di Leonardo Pietrobon
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La bozza di Decreto Legislativo sulla riforma del contenzioso tributario, in attuazione dell’articolo 10 L. n. 23/2014, presenta numerose e rilevanti novità, sia di carattere sostanziale che di tipo procedurale, quali a titolo esemplificativo le modalità di notifica degli atti, il conferimento della procura al difensore, la procedura di reclamo e mediazione e le regole relative alla sospensione dell’atto impugnato che dovrebbero trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Il presente intervento non ha l’ambizione di esaminare tutte le possibili modifiche normative, ma soltanto le principali, trattandone quindi i tratti salienti.

Una prima modifica che potrebbe trovare applicazione – a condizione che la bozza di D.Lgs. superi l’esame delle commissioni parlamentari competenti – riguarda l’attività di difesa degli Agenti della riscossione. In base alla nuova formulazione viene estesa alla totalità degli enti impositori e, in particolare, all’Agente della riscossione nonché ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97 (i c.d. “concessionari locali”) la possibilità di essere assistiti mediante propri funzionari, senza necessità, dunque, di rivolgersi ad un difensore abilitato.

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