Le potenzialità del credito d’imposta formazione 4.0
di Debora ReverberiIl credito d’imposta formazione 4.0 è parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 che, con la proroga al biennio 2021-2022 contenuta nel D.D.L. di Bilancio 2021, diverrà una misura strutturale e potenziata in tutte le sue articolazioni: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a quello per attività in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design fino a quello per attività formativa 4.0.
Il ruolo della formazione 4.0 consiste nel sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Sebbene tale misura rivesta un’importanza cruciale nel piano Transizione 4.0, sia nel periodo d’imposta 2018, con l’articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), sia nel periodo d’imposta 2019, con la proroga contenuta nell’articolo 1, commi 78–81, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), l’agevolazione ha registrato uno scarso successo tra le imprese italiane e le successive modifiche apportate con la proroga al periodo d’imposta 2020 dall’articolo 1, commi 210–217, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e previste dal DDL di Bilancio 2021, sono finalizzate a incentivarne il ricorso.
Il credito d’imposta formazione 4.0 presenta infatti potenzialità rilevanti per la generalità delle imprese italiane:
- agevolazione calcolata principalmente sul costo del personale impiegato in attività formativa;
- aliquota compresa tra il 30% e il 50% in funzione della dimensione d’impresa, con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- possibilità di fruizione del credito in compensazione in unica soluzione.
Le spese agevolabili
Fin dagli albori, con l’introduzione della misura in via sperimentale nel periodo d’imposta 2018, il credito formazione 4.0 è stato concepito con la finalità di agevolare il costo del personale dipendente rapportato alle ore di formazione, sia in veste di discente, sia in veste di docente o tutor interno con limitazione al 30% della retribuzione annua lorda e all’occupazione negli ambiti aziendali dell’allegato A alla L. 205/2017.
Il D.D.L. di Bilancio 2021 prevede il potenziamento della misura tramite ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili con inclusione di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
In particolare, il focus del nuovo piano Transizione 4.0 non è tanto sull’ammissibilità dei costi delle consulenze formative, dei costi di esercizio e delle spese generali indirette inerenti la formazione, quanto sulla possibilità di agevolare anche la formazione degli imprenditori oltre che dei dipendenti, venendo meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Intensità della misura
La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d’imposta in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa, introdotta dall’articolo 1, comma 211, L. 160/2019 è confermata anche sul biennio 2021/2022 di proroga dell’incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017.
Credito Formazione 4.0 – Periodi d’imposta 2020/2021/2022 | |||
Dimensione d’impresa | Aliquota CI | Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati | Limite CI |
Piccola impresa | 50% | 60% | 300.000 euro |
Media impresa | 40% | 250.000 euro | |
Grande impresa | 30% | 250.000 euro |
Fruizione in unica soluzione
Il principale punto di forza del credito d’imposta formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano Transizione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in n quote annuali.
L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile:
- a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Decorrenza delle novità
Il D.D.L. di Bilancio 2021 introduce una proroga, con modifiche, del credito d’imposta formazione 4.0 ai periodi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.
Stando al tenore letterale delle modifiche contenute nel D.D.L. di Bilancio 2021, l’ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche “Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020”.
1 Gennaio 2021 a 11:25
Come possiamo toglierci il dubbio su questa vostra ultima interpretazione:
Formazione 4.0….l’ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche “Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020”.