Le prestazioni di servizio dei coltivatori diretti in zona montana
di Luigi ScappiniLa riforma agraria che ha preso le mosse dalla cd. Legge Sila (L. 230/1950), successivamente estesa a tutto il territorio nazionale per effetto della Legge stralcio n. 841/1950, ha comportato un’evidente polverizzazione della compagine proprietaria.
Il Legislatore, per sopperire a questa micro dimensione media dell’azienda agricola ha, da un lato, introdotto strumenti quali la prelazione agraria e la cd. piccola proprietà contadina con l’intenzione di agevolare l’imprenditore agricolo in un processo di “riaccorpamento” fondiario e, dall’altro, incentivato forme di cooperazione nonché “sponsorizzato” la multiattività dell’imprenditore.
In tal senso deve essere letta la riscrittura delle attività connesse contenuta nel comma 3 del “nuovo” articolo 2135 cod. civ., con cui viene dato ampio spazio alla possibilità di integrare la redditività dell’impresa agricola sfruttando appieno la struttura aziendale.
Si considerano, infatti, connesse a quelle agricole, “le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, in modo tale da poter ottimizzare le risorse a disposizione.
E tale possibilità deve essere letta in perfetta sincronia con l’ulteriore previsione per cui le cd. attività connesse di prodotto, da intendersi come quelle “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione”, possono essere eseguite a cura di soggetti terzi.
A questo si deve aggiungere l’ulteriore previsione, contenuta nel D.Lgs. 99/2004, di una definizione compiuta di attività agromeccanica, intesa come quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.
In tale contesto si innesta l’articolo 17 L. 97/1994, rubricato “Incentivi alle pluriattività” con cui il Legislatore, di fatto, deroga alla regola generale che prevede, in caso di un’attività connessa, il rispetto sistematico del principio della prevalenza.
Il comma 1, derogando espressamente “alle vigenti disposizioni di legge”, prevede che i coltivatori diretti, in forma singola o associata, riferendosi in questo caso alle società coltivatrici dirette come individuate all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 99/2004, possono assumere appalti, sia verso enti pubblici sia privati, per la realizzazione di lavori relativi alla sistemazione nonché alla manutenzione del territorio montano nonché lavori agricoli e forestali.
Nella prima tipologia la norma vi ricomprende, a titolo esemplificativo, i lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginatura, sistemazione idraulica, difesa dalle avversità atmosferiche nonché dagli incendi boschivi.
Nella seconda tipologia, al contrario, il Legislatore vi riconduce l’attività di aratura, semina, potatura, falciatura, mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, nonché il taglio del bosco.
La deroga si applica per importi non superiori agli originari 25.822,84 euro rivalutati annualmente in base all’indice Istat, a condizione che l’attività venga eseguita utilizzando il proprio lavoro e quello dei familiari di cui all’articolo 230-bis (e ora anche 230-ter) cod. civ. e solamente macchine e attrezzature di proprietà, il tutto bypassando il parametro della prevalenza.
La norma estende il concetto di “prestazioni di servizi” erogate da parte degli imprenditori agricoli, concedendo la possibilità di sfruttare appieno la struttura aziendale, andando a erogare prestazioni di servizio che, in ragione della loro natura commerciale, molto probabilmente sono più remunerative.
Tale maggior redditualità andrà a integrare il reddito prodotto con le attività agricole di base che, soprattutto nelle zone montane, scontano evidenti limitazioni di esercizio per ragioni climatiche.
In aggiunta, il successivo comma 2 prevede che, nel caso in cui tali prestazioni vengano eseguite nei confronti di soci di una medesima associazione non lucrativa e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi, le stesse non sono imponibili.
Parimenti esente è l’eventuale prestazioni di servizi erogata dai soci in un contesto cooperativo consistente nel trasporto del latte fresco utilizzando mezzi anche agricoli purché iscritti all’UMA.
In entrambi i casi il comma 1-quater prevede che i contributi versati dal coltivatore diretto all’Inps hanno funzione assicurativa anche per le prestazioni “erogate” nei confronti degli associati o dei soci.