Le prestazioni sportive alla luce della Legge di bilancio e dei decreti di riforma dello sport
di Guido MartinelliApprovata in via definitiva la Legge di bilancio, sono attualmente in corso davanti la settima commissione del Senato le audizioni sugli schemi di decreto legislativo approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, oggetto della delega di cui alla L. 86/2019 in materia di riforma dello sport.
La disciplina più impattante sulla vita dei sodalizi sportivi è data dalla nuova configurazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.
Tale riforma è stata, in un certo modo, anticipata dal legislatore, che ha inserito nella Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 34, Legge 178/2020) una norma del seguente tenore: “Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito … un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara”.
Va ricordato che lo schema di decreto approvato in prima lettura prevede che la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021 (sull’ovvio presupposto della approvazione definitiva della stessa).
Ciò premesso si pone immediatamente un tema. Già oggi abbiamo molti “istruttori” ai quali non viene riconosciuto un compenso sportivo ma sono regolarmente inquadrati come lavoratori autonomi o subordinati. Ebbene, costoro (o, meglio, per la quota di contributo a carico dei loro datori di lavoro) potranno accedere al fondo già creato e quindi godere del contributo?
E questo anche nel caso in cui la riforma del lavoro sportivo interrompesse il suo percorso?
E gli istruttori che già oggi lavorano come autonomi con partita Iva, a partire da settembre potranno godere della riparametrazione delle aliquote contributive previste dalla Legge di bilancio?
L’istruttore che opera come autonomo sia per una sportiva che per una impresa commerciale che gestisce una palestra come si dovrà comportare? Applicherà aliquote differenti per la medesima prestazione?
Un chiarimento si impone.
Questo per non citare la disposizione successiva, che prevede la sospensione (per le società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e “operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”) dai versamenti delle ritenute e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
A prescindere del riferimento ad un D.P.C.M. i cui effetti sono scaduti da tempo, cosa si dovrà intendere per competizioni sportive in corso di svolgimento?
Se è chiaro il riferimento alle discipline di squadra dilettantistiche e professionistiche che stanno attualmente disputando i loro campionati a porte chiuse, la società sportiva che avesse già qualificato un atleta per le attività individuali che è in attesa della disputa delle fasi finali del proprio campionato di categoria, rientra tra i soggetti che potranno beneficiare della proroga dei versamenti? Anche qui, facendo riferimento a scadenze imminenti, un sollecito chiarimento appare auspicabile.
Per tornare alla riforma dello sport potremmo sintetizzare che, per gli sport di squadra, almeno per le categorie nazionali siamo arrivati al “professionismo” generalizzato.
Infatti, fino a oggi, la L. 91/1981 sul professionismo sportivo, in quanto norma che faceva eccezione a regole generali, non era suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive in virtù del richiamo di cui all’articolo 14 delle preleggi al codice civile.
Veniva così nettamente separata la disciplina professionistica da quella dilettantistica.
Nel momento in cui viene prevista nello schema di decreto una unica tipologia di lavoro sportivo che può esplicarsi sia in forma professionistica che dilettantistica e si prevede una presunzione di subordinazione, per il principio della indisponibilità del tipo contrattuale, in materia di rapporti di lavoro, assunta dalla Corte Costituzionale, ne consegue che, ritenuta subordinata la prestazione dell’atleta professionista svolta come attività principale ovvero prevalente e continuativa, diventa difficile giungere a diversa conclusione esaminando quella dell’atleta dilettante che si trova nelle medesime condizioni di svolgimento della prestazione.
In più con aliquote previdenziali piene (le agevolazioni sulle aliquote nella riforma sono infatti previste solo per il lavoro autonomo).