Le prestazioni sportive sono collaborazioni a carattere intellettuale
di Guido MartinelliMarilisa RogolinoLa circolare prot. 1/2016 dello scorso 1° dicembre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto il corretto inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche, merita qualche ulteriore considerazione nel tentativo di ricostruire una disciplina civilistica a queste prestazioni che hanno trovato una collocazione legislativa solo sotto il profilo fiscale.
L’inquadramento della fattispecie in esame deve avvenire partendo dalla norma fiscale (articolo 67, comma 1 Tuir) che colloca i compensi in esame tra i redditi diversi: “se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni …. né in relazione alla qualità di lavoro dipendente”.
Sul presupposto che non esistono all’interno del nostro codice civile, prestazioni di lavoro che non siano riconducibili alle prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, non vi è dubbio che la configurazione in esame sia una fattispecie riconducibile a quelle indicate al n. 3, comma 1, articolo 409 c.p.c. ossia “..altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”.
Nel momento in cui ammettiamo che i compensi sportivi possano essere riconducibili anche a una prestazione di lavoro, non può che derivarne giusto quanto affermato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, ovvero che devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione al centro unico per l’impiego la “prestazione sportiva, di cui all’articolo 3 della L. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della L. 289/2002”. Tesi ribadita con l’interpello 22/2010 dove il Ministero afferma che “le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’articolo 90 della L. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego”.
Affermata, quindi, l’obbligatorietà della comunicazione al centro per l’impiego (e conseguente iscrizione nel libro unico del lavoro) rimane da inquadrare la prestazione sotto altri profili civilistici, ad esempio quello del recesso.
Identificata nella figura del tecnico/istruttore quella maggiormente diffusa tra le prestazioni sportive, non appare dubbio che la stessa sia riconducibile alla fattispecie della prestazione d’opera intellettuale resa nei confronti di società sportiva dilettantistica disciplinata dall’articolo 2230 cod. civ. Detta disposizione stabilisce che “il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti …”.
Per quanto ora di nostro interesse si segnala la disposizione di cui all’articolo 2237 cod. civ. che consente al committente/cliente il diritto a “recedere dal contratto rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso e l’opera svolta” (vedi anche, per un allenatore di calcio dilettante, la Corte di Cassazione 17.01.1996 n. 354: “ … Trattandosi dunque di un contratto di locazione d’opera ex articolo 2237 cod. civ. la società non era tenuta al compenso per l’opera non prestata, indipendentemente dalla causa del recesso”).
L’articolo 2037 cod. civ. consente al committente di recedere dal contratto di prestazione d’opera intellettuale a prescindere dalla presenza di giusti e documentati motivi e, nel caso della loro ricorrenza a prescindere dall’esatta, tempestiva e rituale contestazione. Ciò in considerazione del preponderante rilievo che nel contrato in oggetto è assegnato all’intuitus fiduciae.
Se la relazione fiduciaria apprezzabile nel contratto d’opera intellettuale è prevalente rispetto al termine programmato per il perfezionamento dell’adempimento del contratto, non vi è alcun motivo per negare la recedibilità da tali contratti quantunque venga apposto un termine.
Nei contratti a esecuzione continuata, nei quali rientrano le prestazioni sportive, il potere di recesso non ha natura eccezionale assolvendo alla funzione di ius poenitendi qualora sia leso l’elemento fiduciario fondante il rapporto e sia venuto meno l’interesse alla continuazione
Tale amplissima facoltà ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall’articolo 2227 cod. civ.) per il mancato guadagno (Corte di Cassazione, sentenza 1472/2007).
Il recesso unilaterale del committente appartiene alla disciplina del contratto di prestazione d’opera intellettuale, non derogabile, né rinunciabile per facta concludentia, né “eliminabile” dalla scena del rapporto contrattuale per supposizioni o presunzioni. Inoltre, il recesso unilaterale non è escluso di per sé neanche dalla previsione di un termine di durata del rapporto dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti hanno inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (vedi Corte di Cassazione 469/2016 in Cassazione n. 1215/2017).
La previsione del recesso unilaterale è l’affermazione della intangibilità del dato fiduciario e la sua inerenza al profilo causale del contratto di prestazione d’opera intellettuale. Nel contratto di prestazioni sportive è esaltata l’incidenza del requisito fiduciario afferente allo schema causale, rafforzate quindi le ragioni giustificatrici di conferma quanto agli effetti del recesso ex articolo 2237 cod. civ.