Le principali novità del modello 770/2021
di Laura MazzolaIl modello 770/2021, relativo al periodo d’imposta 2020, deve essere presentato entro il 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre, giorno di scadenza, e il 1° novembre successivo, sono festivi, come previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998.
Le novità più significative del modello 770/2021 riguardano i quadri ST, relativo alle “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive”, SV, relativo alle “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef” e SX, riguardante il “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”.
In particolare, nei quadri ST, sezione I e II, SV sono inseriti i seguenti campi:
- 15, dedicato alla “Sospensione Covid – Nota”;
- 16, dedicato alla “Sospensione Covid – Importo sospeso”.
Tali campi devono essere compilati, da parte dei sostituti di imposta, qualora, essendone legittimati, non hanno effettuato, nel corso del periodo 2020, in tutto o in parte i versamenti dovuti nelle scadenze previste, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
All’interno del campo 15 devono essere indicati i codici numerici collegati alla singola sospensione, mentre nel campo 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi in virtù delle disposizioni normative individuate nel campo precedente.
Nel quadro SX deve essere indicato, nel rigo SX1, colonna 5, l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ai sensi dell’articolo 150, comma 2, D.L. 34/2020.
Si tratta del credito pari al 30 per cento, inserito nel campo 475 delle Certificazioni uniche per lavoro dipendente o 22 delle Certificazioni uniche per lavoro autonomo, trasmesse ed utilizzabile senza limite di importo in compensazione.
Di seguito, sempre nel rigo SX1, all’interno della colonna 6, deve essere indicato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 63 D.L. 18/2020.
Si tratta del premio, inserito nel campo 476 delle Certificazioni uniche trasmesse, pari a 100 euro, disposto a favore dei lavoratori dipendenti titolari, nel periodo di imposta 2019, di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro, che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera nella forma di “lavoro agile”.
Tale premio, rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro, è stato erogato direttamente da parte del datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Sempre nel quadro SX deve essere indicato, nel rigo SX49, il trattamento integrativo erogato ai lavoratori dipendenti o assimilati, ai sensi dell’articolo 1 D.L. 3/2020.
Si tratta dell’importo, calcolato in base al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, pari a 600 euro, nell’ipotesi che il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.
Ai fini della compilazione, il rigo SX49 si compone di cinque colonne:
- nella colonna 2 (non è presente la colonna 1) deve essere indicato l’ammontare del credito maturato nell’anno;
- nella colonna 3 deve essere indicato l’ammontare del credito, relativo al trattamento integrativo, riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio;
- nella colonna 4 deve essere indicato l’ammontare del credito, relativo al trattamento integrativo, riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto di imposta successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno;
- nella colonna 5 deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 fino al 16 marzo 2021;
- nella colonna 6 deve essere indicato il credito che residua e che può essere utilizzato (anche già utilizzato dopo il 16.03.2021).
Si ricorda che è data facoltà di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX.
Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto abbia trasmesso, nei termini previsti dall’articolo 4 D.P.R. 322/1998, le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, le Comunicazioni Certificazioni uniche lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, se richiesto, le Certificazioni degli utili.