9 Ottobre 2015

Le procedure cautelari a disposizione dell’Agente per la riscossione

di Leonardo Pietrobon
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Entro sessanta giorni dalla notifica di una cartella, come noto, un contribuente ha la possibilità di procedere con l’integrale pagamento, chiedere l’accesso ad una forma di pagamento rateale o impugnare la stessa avanti la Commissione Tributaria competente. Nel caso in cui lo stesso contribuente non provveda al pagamento o non abbia ottenuto, con la presentazione del ricorso, un provvedimento di sospensione o di annullamento del pretesa, l’Agente per la Riscossione competente ha la possibilità di porre in essere alcune procedure a garanzia o a soddisfacimento del proprio credito: misure cautelari e misure esecutive.

Sotto il profilo procedurale, Equitalia invia al contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a porre in essere al fine di recuperare quanto iscritto nella cartella di pagamento precedentemente notificata.

Le misure cautelari a disposizione dell’Agente per la Riscossione consistono nel fermo amministrativo, nell’iscrizione di ipoteca e nei pignoramenti che sono lesivi della sfera patrimoniale e personale del debitore. Sotto il profilo normativo, l’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, infatti dispone “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. Il successivo articolo 50, in modo puntuale, stabilisce che l’agente della riscossione può esperire, le seguenti misure cautelari:

  • iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido;
  • procedere al fermo dei beni mobili registrati;
  • usufruire della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni, qualora le somme dovute siano superiori a 10.000,00 euro.

Oltre alle misure cautelari è prevista la possibilità di esecuzione anche delle seguenti misure esecutive:

  • pignoramento mobiliare;
  • pignoramento presso terzi, con la procedura “semplificata” introdotta dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, con la modifica degli artIcoli 548 e 549 Cod. proc. civ.;
  • pignoramento immobiliare.

 

Con riferimento all’iscrizione di ipoteca, quale prima tipologia di strumento di misura cautelare, si fa presente che gli agenti della riscossione hanno il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell’articolo 77, D.P.R. 602/1973.

L’iscrizione di ipoteca è soggetta a procedure e limiti ben precisi, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi e per verificare la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell’avvenuta iscrizione.

Periodo di iscrizione di ipoteca

Limiti

Ipoteche iscritte tra il 25 maggio 2010 e il 13 maggio 2011

Norma vigente: L. n. 73/2010

Soglia minima: 8.000 euro

Ipoteche iscritte tra il 13 luglio 2011 e il 1 marzo 2012

Norma vigente: L. n. 106/2011

Soglia minima: 8.000 euro

Soglia minima: 20.000 euro (in caso di abitazione principale + contestazione/contestabilità del credito in giudizio)

Ipoteche iscritte dal 2 marzo 2012

Norma vigente: D.L. 16/2012

Soglia minima: 20.000 euro

 

Per quanto concerne l’iscrizione ipotecaria, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19,  D.Lgs. 546/1992 dall’articolo 35, comma 26-quinquiesm, D.L. 223/2006 (Legge Visco-Bersani) contro tale procedura è ammesso ricorso presso le commissioni tributarie.

A partire dal 13 luglio 2011, data in entrata in vigore della L. 106/2011, l’Agente della riscossione deve inviare al debitore una comunicazione con l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, procederà all’iscrizione ipotecaria, questo perché in alcuni casi il ritardo nel pagamento può dipendere da vizi di notifica delle cartelle. Decorsi inutilmente i 30 giorni di intimazione al pagamento, l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia del territorio una nota contenente la posizione debitoria del contribuente e la richiesta di iscrizione ipotecaria; la Conservatoria dei registri immobiliari procede all’iscrizione e l’agente della riscossione notifica al contribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione.

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”) l’espropriazione immobiliare non può essere avviata, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, se l’immobile risulta essere l’unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per gli immobili diversi da quelli di cui sopra viene inoltre previsto un limite all’espropriazione esattoriale che non potrà procedere quando l’importo complessivo del credito non supera i 120.000,00 euro.

Il decreto “del fare” ha inoltre esteso il limite di pignorabilità dei beni strumentali, nel limite di un quinto, di imprese e professionisti individuali previsti nel codice di procedura civile anche alle società, siano esse di capitali che di persone, e agli altri enti, per i quali il fattore capitale prevale sul fattore lavoro.

Il fermo amministrativo è, invece, l’atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore. Sotto il profilo normativo, la lettera e-ter, dell’articolo 86, D.P.R. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, possa disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati.

Il fermo amministrativo (“ganasce fiscali”) dei beni mobili registrati è una misura cautelare adottabile dall’agente della riscossione qualora, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o una volta affidato il credito dall’Agenzia in caso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute.

Si ricorda che nel, caso in cui il debito del debitore non superi la somma di 2.000 euro, non è possibile procedere al fermo amministrativo, se lo stesso non è stato proceduto da almeno due solleciti di pagamento il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

L’iscrizione del fermo amministrativo nei pubblici registri comporta il divieto di circolazione del veicolo e l’inopponibilità, nei confronti dell’agente della riscossione, degli atti dispositivi del bene. In particolare, l’articolo 86, comma 3, D.P.R. 602/1973 prevede che chiunque circola con veicoli sottoposti a ganasce fiscali è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada).

L’articolo 86 del D.P.R. 602/1973 prevede che il fermo amministrativo dei veicoli si esegua direttamente con l’annotazione presso i pubblici registri, a opera dell’agente della riscossione che ne dà notizia al contribuente.

Il D.L. 69/2013 ha recepito le regole di prassi, seguite da Equitalia, all’interno dell’articolo 86, D.P.R.  602/1973, stabilendo che la procedura del fermo deve avere inizio attraverso la notifica di una comunicazione preventiva al debitore, contenente l’invito a pagare le somme dovute entro 30 (e non più 20) giorni dalla stessa. Decorso tale termine, il fermo viene iscritto senza più avvisi di sorta.

La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia. Nel caso in cui, invece, il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.