5 Febbraio 2020

Le recenti lettere di compliance del Fisco sugli scontrini telematici

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Negli scorsi giorni alcuni contribuenti si sono visti recapitare una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati informati circa l’omessa trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nel corso del secondo semestre 2019.

L’invito alla compliance è basato sui dati della dichiarazione Iva 2019, presentata dal contribuente relativamente all’annualità 2018; in particolare, sulla presenza nel citato modello dichiarativo del quadro VT (che riepiloga le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva, con separata indicazione delle prime dalle seconde) e del quadro VE (che è il quadro destinato a quantificare il volume d’affari dell’anno).

La compresenza di un quadro VE recante evidenza di un volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro (in particolare, del rigo VE50 del Modello Iva 2019 – periodo 2018) e di un quadro VT che, relativamente alla medesima annualità, evidenzia le operazioni rese verso i consumatori finali ha fatto scattare la segnalazione in questione, con la quale il Fisco ha invitato il contribuente a regolarizzare la propria posizione (effettuando il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997) o a segnalare – a mezzo del canale elettronico CIVIS – eventuali dati ed elementi non presi in considerazione da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’elaborazione della compliance in trattazione.

Ma vediamo cosa prevede la normativa sul punto.

L’articolo 2, comma 1, D. Lgs. 127/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 (vendite al dettaglio/minuto e assimilate), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sempre per espressa disposizione normativa, l’obbligo in questione scatta già a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Come chiarito dalla risoluzione 47/E/2019, il “volume d’affari” cui fare riferimento in merito al superamento del limite dei 400.000 euro “(…) è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione) (…)”.

Inoltre e come chiarito sempre nel citato documento di prassi, al fine di “(…) individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (…) occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (…)”.

Chiariti gli aspetti normativi, va osservato che vi potrebbero essere delle ipotesi di esonero dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri; si pensi, ad esempio, all’effettuazione di operazioni imponibili verso consumatori finali, certificate dal contribuente (su base volontaria e/o per richiesta del cliente) con la fattura (in luogo dello scontrino/ricevuta “telematica”).

Oppure, si pensi ancora all’ipotesi in cui il contribuente rientri in una delle specifiche ipotesi di esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata, stabilite con il D.M. 10.05.2019 (come modificato dal D.M. 24.12.2019); a titolo esemplificativo si pensi alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996 tra cui vi sono, ad esempio, le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza (c.d. “e-commerce indiretto”).

In tal senso, anche la risposta n. 198 del 19 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate aveva confermato che “(…) i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (…)”.

Conclusivamente, non in tutti i casi i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro ed operazioni effettuate verso consumatori finali erano necessariamente tenuti all’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per il secondo semestre 2019.

Comprensibile, dunque, il disappunto che ha generato tra gli operatori del settore la “lettera amichevole” indirizzata agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, che si va ad aggiungere agli innumerevoli adempimenti di natura tributaria e informatica già posti a carico dei professionisti, nonostante gli strumenti telematici di cui il Fisco già dispone oggi, che – se opportunamente utilizzati – consentirebbero l’effettuazione delle necessarie verifiche “a monte”, evitando – in molti casi e con ogni probabilità – l’invio di una compliance come quella in discussione.

Proprio a seguito delle numerose lamentele che si sono generate sul tema, di cui si è fatto peraltro portavoce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stato pubblicato il 3 febbraio u.s. sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate un comunicato, con il quale è stato chiarito che i “(…) chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura (…)”.

L’auspicio è che la “telematizzazione di massa” dei documenti contabili e del rapporto tributario tra Stato e contribuente porti, prima o poi, a dei benefici per contribuenti, professionisti che li assistono e per l’Erario; ma, almeno per il momento, l’obiettivo sembra ancora lontano.

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Gli obblighi IVA per i contribuenti